Il telefono sequestrato · Diritti
Il telefono della persona offesa o del testimone
Le prove di un reato possono trovarsi nel telefono di chi lo ha subito o di chi ha visto qualcosa: messaggi, chiamate, foto, video. Questa pagina spiega la differenza tra consegnare le conversazioni e subire un sequestro, come si ottengono copia e restituzione, e quali diritti ha la persona offesa, anche nei procedimenti per atti persecutori e maltrattamenti.
In breve
- Il telefono di chi non è indagato può essere sequestrato se contiene cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti: l'art. 253 c.p.p. non limita il sequestro alle cose dell'indagato.
- Consegnare di tua iniziativa stampe, screenshot o file delle conversazioni non è un sequestro: la persona offesa può indicare elementi di prova e presentare memorie in ogni fase (art. 90 c.p.p.). Uno screenshot, però, mostra solo ciò che appariva sullo schermo.
- Se il telefono viene preso, hai diritto alla copia del verbale o del decreto, puoi chiedere il riesame entro dieci giorni e la restituzione quando il telefono non serve più come prova; per i dati la legge prevede copie conformi all'originale.
- Nei procedimenti per maltrattamenti, atti persecutori, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e altri delitti indicati dalla legge, il pubblico ministero sente la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo eccezioni (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).
Perché può interessare il tuo telefono
Quando un reato passa attraverso il telefono — minacce, molestie telefoniche, atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) — i messaggi, le chiamate e i file ricevuti possono essere la prova del fatto. Lo stesso vale per il testimone che ha fotografato o filmato qualcosa, o che ha ricevuto un messaggio rilevante. Il codice consente di sequestrare, con decreto motivato, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato «necessarie per l'accertamento dei fatti» (art. 253, comma 1, c.p.p.), senza distinguere tra le cose dell'indagato e quelle di altre persone.
Consegnare le chat o subire il sequestro
La consegna di tua iniziativa
La persona offesa, oltre ai diritti che la legge le riconosce espressamente, «in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova» (art. 90, comma 1, c.p.p.). Allegare alla denuncia o alla querela stampe, screenshot, file audio o video, o consegnarli in seguito, è uno dei modi per farlo; il codice consente l'acquisizione di scritti e di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose con qualsiasi mezzo (art. 234, comma 1).
Uno screenshot è l'immagine di uno schermo: di per sé non contiene i dati tecnici che permettono di verificare da quale account è partito un messaggio, quando, e se è stato modificato. Se l'autenticità viene contestata, può rendersi necessario esaminare il telefono o una copia dei dati realizzata «mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità» (art. 260, comma 2). Su questo vedi Le chat WhatsApp come prova nel processo penale e La copia forense del telefono.
Il sequestro
Se l'autorità giudiziaria ritiene necessario il telefono, ne dispone il sequestro con decreto motivato, di cui va consegnata copia all'interessato se presente (art. 253, commi 1 e 4). In caso di urgenza può procedere la polizia giudiziaria: il verbale indica il motivo, se ne consegna copia a chi subisce il sequestro e va trasmesso al pubblico ministero entro quarantotto ore; il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, convalida il sequestro o dispone la restituzione (art. 355).
Quando, con una perquisizione, si cerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla; se la cosa viene presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che la si ritenga comunque utile per la completezza delle indagini (art. 248, comma 1).
Copia dei dati e restituzione
Il telefono di una persona offesa contiene di solito molto più di ciò che riguarda il reato: conversazioni con familiari, medici, colleghi. Gli strumenti che il codice offre oggi sono questi.
- La copia al posto dell'originale. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia dei documenti sequestrati, restituendo gli originali (art. 258, comma 1); per i dati informatici la copia si fa su adeguati supporti, con una procedura che ne assicuri la conformità all'originale e l'immodificabilità (art. 260, comma 2).
- La restituzione. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne ha diritto, anche prima della sentenza (art. 262, comma 1). Durante le indagini decide il pubblico ministero con decreto motivato; contro il decreto che respinge la richiesta si può proporre opposizione, su cui decide il giudice (art. 263, commi 4 e 5).
- Il riesame. La persona alla quale le cose sono state sequestrate può chiedere il riesame del decreto, anche nel merito, entro dieci giorni dall'esecuzione o da quando ne ha avuto conoscenza (artt. 257 e 324).
- Le copie per te. Chi ha subito il sequestro ha diritto alla copia del verbale (art. 258, comma 3); per i documenti di cui il sequestro è mantenuto, l'autorità può autorizzare il rilascio gratuito di copia autentica a chi li deteneva legittimamente (art. 258, comma 1).
Se il telefono è stato sequestrato presso di te, la restituzione non può essere ordinata a favore di un'altra persona senza che tu sia sentito in camera di consiglio (art. 263, comma 2). I messaggi, anche quelli già letti, sono corrispondenza protetta dall'art. 15 della Costituzione finché non perdono attualità (Corte costituzionale, sentenza 170/2023): vedi Le chat sono corrispondenza? Il disegno di legge sul nuovo art. 254-ter, non ancora approvato, prevede tra l'altro che anche la persona offesa sia avvisata della duplicazione del contenuto dei dispositivi sequestrati: vedi La riforma del sequestro degli smartphone.
I diritti della persona offesa
- Informazioni. Sin dal primo contatto con l'autorità, in una lingua comprensibile, la persona offesa riceve informazioni tra l'altro sul proprio ruolo nel procedimento, sulla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione, sul patrocinio a spese dello Stato, sulle misure di protezione, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio (art. 90-bis c.p.p.).
- Un difensore. Può nominare un difensore e va informata della possibilità del patrocinio a spese dello Stato (art. 101).
- Un consulente tecnico. Va avvisata degli accertamenti tecnici non ripetibili e può nominare un consulente che vi partecipa, anche con osservazioni e riserve (art. 360).
- I tabulati. Tramite il difensore può chiedere al giudice l'acquisizione dei dati di traffico, possibile anche per minaccia, molestia o disturbo gravi col mezzo del telefono (art. 132, comma 3, Codice privacy): vedi I tabulati.
Atti persecutori e maltrattamenti
Quando si procede per maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), violenza sessuale e gli altri delitti indicati dalla norma, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini. Se la persona offesa ne fa motivata e tempestiva richiesta, la sente personalmente, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).
Nei procedimenti per maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e gli altri delitti elencati dall'art. 351, comma 1-ter, la persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è sentita con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, senza contatti con l'indagato e, salva l'assoluta necessità per le indagini, una sola volta (artt. 351, comma 1-ter, e 362, comma 1-bis). La vulnerabilità si desume anche dal tipo di reato e dalle modalità del fatto, e si tiene conto, tra l'altro, della violenza e della dipendenza affettiva, psicologica o economica dall'autore (art. 90-quater). Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la persona offesa che lo chiede riceve comunicazione della scarcerazione e dell'evasione dell'imputato o del condannato (art. 90-ter).
In questi procedimenti le chat e le chiamate ricevute possono essere al centro della prova. Il sito non dà indicazioni sul singolo caso: per sostegno e assistenza vedi Dove chiedere aiuto; sui messaggi eliminati vedi Messaggi cancellati: si possono recuperare?
Se sei testimone
Il tuo telefono può essere sequestrato alle stesse condizioni (art. 253), e hai gli stessi strumenti di chiunque subisca un sequestro: copia del verbale, riesame, richiesta di restituzione (artt. 257, 258, 262 e 263). Quando rendi dichiarazioni alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, hai diritto a essere avvisato che puoi chiedere la riproduzione fonografica delle tue dichiarazioni, salva la contingente indisponibilità degli strumenti o del personale tecnico (artt. 351, comma 1-quater, e 362, comma 1-quater).
Casi frequenti
- «Ho allegato gli screenshot alla denuncia: mi prenderanno anche il telefono?» Non è automatico: il sequestro presuppone che l'autorità ritenga il telefono necessario per l'accertamento dei fatti e richiede un decreto motivato o, in urgenza, un verbale da convalidare (artt. 253 e 355). Se avviene, valgono gli strumenti descritti sopra.
- «Possono leggere anche le conversazioni che non c'entrano?» Il sequestro deve riguardare ciò che è pertinente e necessario, e i messaggi sono corrispondenza protetta dall'art. 15 della Costituzione. Contro un sequestro ritenuto eccessivo si chiede il riesame entro dieci giorni (artt. 257 e 324): vedi Tutto il telefono per un solo reato?
- «Quanto resterò senza telefono?» L'art. 262 lega la restituzione alla necessità: il telefono va restituito quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova, anche prima della sentenza. Vedi Quanto dura il sequestro e come riavere il telefono.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 90, 90-bis, 90-ter, 90-quater, 101, 234, 248, 253, 257, 258, 260, 262, 263, 324, 351, 355, 360, 362; codice penale, artt. 572, 612-bis, 612-ter; d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 132; Costituzione, art. 15; Corte costituzionale, sentenza n. 170/2023; Camera dei deputati, proposta di legge C. 1822 (testo approvato dal Senato il 10 aprile 2024). Testi normativi vigenti letti su normattiva. Verificato il 23 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
- Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
- La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.
La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.