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Intercettazioni, captatore, tabulati · Procedura

Il captatore informatico (trojan): reati e limiti

Il captatore è un programma che, inserito in un telefono o in un altro dispositivo portatile, ne attiva il microfono e permette un'intercettazione ambientale che segue la persona ovunque vada. Il codice lo ammette solo con regole più strette di quelle delle intercettazioni ordinarie. Qui trovi per quali reati si può usare, che cosa deve dire il decreto, che cosa succede nel domicilio e quando i risultati non valgono.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Il codice regola il captatore come mezzo per intercettare le comunicazioni tra presenti attraverso un «dispositivo elettronico portatile» (art. 266, comma 2, c.p.p.). Non distingue tra marche o sistemi operativi.
  2. È ammesso per gli stessi reati delle intercettazioni (art. 266, comma 1). Nel domicilio solo se c'è fondato motivo di ritenere che lì si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo per mafia, criminalità organizzata e terrorismo (art. 51, commi 3-bis e 3-quater) e per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (comma 2-bis).
  3. Il decreto del giudice deve spiegare, con autonoma valutazione, perché serve proprio il captatore e, fuori da quelle eccezioni, dove e quando si può accendere il microfono (art. 267, comma 1).
  4. I dati raccolti nelle operazioni preliminari all'installazione, o fuori dai limiti di tempo e di luogo del decreto, «non sono in ogni caso utilizzabili» (art. 271, comma 1-bis).
  5. Il software può fare molto altro, come descrivevano le Sezioni Unite nel 2016; ma le norme sul captatore riguardano soltanto l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti.

Che cos'è, secondo la legge e i giudici

La legge non descrive la tecnica: parla di «inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile» (art. 266, comma 2, c.p.p.). Una descrizione si trova nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2016 sul caso Scurato (n. 26889, depositata il 1° luglio 2016), che parla di un software del tipo definito trojan horse, installato in «dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.)». Secondo la sentenza, uno strumento del genere può captare il traffico di dati in arrivo e in partenza, attivare il microfono e ascoltare i colloqui che avvengono attorno a chi ha con sé il dispositivo, «ovunque egli si trovi», accendere la videocamera, perquisire la memoria e copiarla, registrare ciò che si digita sulla tastiera e ciò che appare sullo schermo; i dati vengono trasmessi via internet a un sistema in uso agli investigatori.

Di tutte queste funzioni, il codice ne disciplina una: l'ascolto delle conversazioni tra presenti. È un'intercettazione ambientale che, a differenza della microspia collocata in un luogo, si sposta con il dispositivo, e per questo la legge la circonda di cautele proprie, soprattutto quando il dispositivo entra in casa.

La disciplina attuale viene dal d.lgs. 216/2017, modificato dal decreto-legge 161/2019 (convertito dalla legge 7/2020), e si applica ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Prima, i confini li aveva fissati la giurisprudenza, con la sentenza Scurato.

Per quali reati e in quali luoghi

Il punto di partenza è l'elenco dell'art. 266, comma 1, lo stesso delle intercettazioni telefoniche: tra gli altri, i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, stupefacenti, armi, contrabbando, minaccia, usura, molestie telefoniche, atti persecutori. Per questi reati il comma 2 consente l'intercettazione tra presenti, «che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico». Il luogo cambia le regole.

SituazioneRegolaNorma
Reati dell'art. 266, comma 1, fuori dal domicilioConsentita con decreto del giudice; il decreto indica luoghi e tempi in cui si può attivare il microfonoartt. 266, comma 2, e 267, comma 1
Stessi reati, nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora (art. 614 c.p.)Solo «se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa»art. 266, comma 2
Delitti dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (mafia, criminalità organizzata, terrorismo)«Sempre consentita», anche nel domicilio; il decreto non deve indicare luoghi e tempiartt. 266, comma 2-bis, e 267, comma 1
Delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anniConsentita; nel domicilio «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo»; il decreto non deve indicare luoghi e tempiart. 266, comma 2-bis

I delitti dell'art. 51, comma 3-bis, sono quelli per i quali le indagini spettano alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto: tra gli altri l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630), la riduzione in schiavitù e la tratta (artt. 600-602), l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 del testo unico sugli stupefacenti) e i delitti commessi con metodo mafioso o per agevolare un'associazione mafiosa. Il comma 3-quater riguarda i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

I luoghi dell'art. 614 del codice penale sono l'abitazione, ogni altro luogo di privata dimora e le loro «appartenenze». Poiché il captatore segue il dispositivo, il telefono entra anche in case che al momento del decreto nessuno può prevedere: è la questione decisa dalle Sezioni Unite nel 2016.

La sentenza Scurato

Le Sezioni Unite (sentenza 1° luglio 2016, n. 26889, udienza del 28 aprile 2016) hanno escluso che, secondo le norme allora vigenti, il captatore potesse essere usato nei luoghi dell'art. 614 c.p. fuori dalla disciplina speciale per la criminalità organizzata (art. 13 del decreto-legge 152/1991), perché al momento dell'autorizzazione non si possono prevedere le dimore in cui il dispositivo verrà portato, e quindi non si può controllare che lì «si stia svolgendo l'attività criminosa». Per i delitti di criminalità organizzata, invece, hanno affermato che l'intercettazione tra presenti con captatore è consentita «anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa». E hanno definito come tali non solo i delitti dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli «comunque facenti capo a un'associazione per delinquere», con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Le regole oggi scritte negli artt. 266 e 267, riassunte sopra, richiamano per l'eccezione l'elenco dell'art. 51.

Che cosa deve dire il decreto

Come per ogni intercettazione, il pubblico ministero chiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, che la concede con decreto motivato quando vi sono «gravi indizi di reato» e l'intercettazione è «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini» (art. 267, comma 1). Per il captatore il decreto deve fare di più: esporre «con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini» e, se non si procede per i delitti dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, o per i delitti contro la pubblica amministrazione indicati sopra, «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono».

In caso di urgenza, il pubblico ministero può disporre da sé le intercettazioni ordinarie (art. 267, comma 2), ma il captatore solo nei procedimenti per i delitti dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, e per quei delitti contro la pubblica amministrazione, indicando anche le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il giudice; il giudice decide sulla convalida entro quarantotto ore, e senza convalida i risultati non si possono usare (commi 2 e 2-bis). La durata segue le regole generali: quindici giorni, prorogabili dal giudice di quindici in quindici, con il tetto complessivo di quarantacinque giorni e le eccezioni previste dal comma 3.

Come si svolgono le operazioni

Le norme di attuazione fissano alcune garanzie tecniche (art. 89 disp. att. c.p.p.):

  • il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le conversazioni (comma 1);
  • si possono usare solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (comma 2);
  • le comunicazioni intercettate vanno trasferite esclusivamente negli impianti della procura, con controlli costanti di integrità (comma 3); se il trasferimento contestuale è impossibile, il verbale ne indica le ragioni (comma 4);
  • al termine delle operazioni il captatore viene disattivato in modo da renderlo inidoneo a successivi impieghi, e se ne dà atto nel verbale (comma 5).

Per avviare e interrompere le registrazioni l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di «persone idonee», cioè di persone con le specifiche competenze tecniche richieste (artt. 268, comma 3-bis, e 348, comma 4, c.p.p.). Le regole su verbali, trascrizioni, archivio e deposito sono quelle di tutte le intercettazioni: le trovi nella pagina Quando si scopre di essere stati intercettati.

Quando i risultati non si possono usare

I risultati sono inutilizzabili se l'intercettazione è stata eseguita fuori dei casi consentiti o senza rispettare gli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 (art. 271, comma 1). Per il captatore c'è una regola in più: «non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo» (comma 1-bis). La documentazione inutilizzabile va distrutta, salvo che costituisca corpo del reato (comma 3).

In un altro procedimento le intercettazioni si usano solo se rilevanti e indispensabili per accertare delitti con arresto obbligatorio in flagranza (art. 270, comma 1); quelle con captatore possono provare reati diversi da quelli del decreto solo se indispensabili per accertare i delitti dell'art. 266, comma 2-bis (comma 1-bis).

Che cosa la legge non disciplina

Le norme sul captatore (artt. 266, 267, 268, 270 e 271 c.p.p., art. 89 disp. att.) lo regolano soltanto come mezzo per intercettare le comunicazioni tra presenti. Le altre attività descritte dalle Sezioni Unite nel 2016 (copia della memoria, cattura dello schermo, videocamera) non sono regolate da quelle norme. Sul piano europeo, la Corte di giustizia (Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, caso EncroChat) ha qualificato come «intercettazione di telecomunicazioni», ai fini dell'art. 31 della direttiva 2014/41, una misura di infiltrazione negli apparecchi terminali diretta a estrarre dati di traffico, di ubicazione e di comunicazione (la sentenza).

Casi frequenti

  • «Si può usare anche su un iPhone?» La legge parla di «dispositivo elettronico portatile» e non distingue per marca o sistema operativo. Questo sito non spiega come si installa, come si riconosce o come si rimuove un captatore.
  • «Le conversazioni captate possono finire in un altro processo?» Solo nei limiti dell'art. 270: delitti con arresto obbligatorio in flagranza e, per i reati diversi da quelli del decreto, solo se indispensabili per i delitti dell'art. 266, comma 2-bis.
  • «Come faccio a sapere se hanno usato un captatore?» Dagli atti depositati: il verbale deve indicare il tipo di programma impiegato. Quando succede lo spiega Quando si scopre di essere stati intercettati.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, 266, 267, 268, 270, 271. Norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), art. 89. Codice penale, art. 614. D.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, art. 9, nel testo modificato da ultimo dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28. Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 1° luglio 2016 (udienza 28 aprile 2016), n. 26889, Scurato. Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N. (EncroChat). Verificato il 23 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
  • Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
  • La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.

La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.