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Le fonti e il metodo
Un sito che parla di prova digitale e di cifratura sbaglia in due modi: quando ripete a memoria una regola che nel frattempo è cambiata, e quando descrive un menu che il programma non ha più. Questa pagina dice da dove viene ogni informazione e come è stata controllata, in modo che chiunque possa rifare il controllo.
In breve
- Prima la norma. Ogni regola è stata letta nell'articolo in vigore alla data di verifica, con le sue note di aggiornamento, sulla banca dati ufficiale della legislazione italiana.
- Le virgolette sono della legge. Ciò che sta tra virgolette basse è testo di una norma o di una sentenza, riportato tale e quale; il resto è spiegazione.
- Le sentenze sono citate solo se verificate in numero, data e principio; quelle che non è stato possibile controllare non compaiono.
- Le istruzioni pratiche seguono la documentazione ufficiale dei produttori, alla data di verifica; i nomi dei menu possono cambiare con gli aggiornamenti.
- Le incertezze sono scritte: dove la giurisprudenza è divisa o una riforma è solo in discussione, la pagina lo dice.
Da dove vengono le informazioni
| Che cosa | Fonte | Come la trovi |
|---|---|---|
| Codice di procedura penale, codice penale, codice civile, Costituzione, codice della strada, Codice privacy, decreti legislativi | Testo vigente pubblicato da normattiva.it, il portale ufficiale della legislazione italiana | Ricerca per atto e articolo; la versione «vigente» mostra anche le note con le modifiche |
| Direttive e regolamenti dell'Unione (ordine europeo di indagine, GDPR, prove elettroniche) | Versione italiana pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea | eur-lex.europa.eu, cercando il numero dell'atto (per esempio regolamento 2023/1543) |
| Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea | Testo integrale in italiano | curia.europa.eu o eur-lex.europa.eu, con il numero della causa (per esempio C-670/22) |
| Sentenze della Corte costituzionale | Testo pubblicato dalla Corte | cortecostituzionale.it, per numero e anno |
| Sentenze della Corte di cassazione | Testo integrale o riviste giuridiche che lo riportano e lo commentano | italgiure.giustizia.it e le principali riviste di diritto penale, per sezione, numero e anno |
| Istruzioni tecniche | Documentazione ufficiale dei produttori (Microsoft, Apple, Google, Adobe, LibreOffice, WhatsApp, Telegram, 7-Zip, VeraCrypt, Cryptomator) e degli organismi tecnici | Le pagine di assistenza ufficiali, nella versione italiana quando esiste |
Il protocollo, affermazione per affermazione
Ogni frase delle pagine appartiene a uno di pochi tipi, e ciascun tipo ha la sua regola.
- Una regola di legge («il riesame si chiede entro dieci giorni») è stata letta nel testo dell'articolo in vigore alla data di verifica e porta l'indicazione dell'articolo, così puoi leggerlo anche tu.
- Un principio affermato da un giudice («per le chat decifrate all'estero valgono le regole sulla circolazione delle prove») porta la corte, la sezione quando c'è, il numero e l'anno della sentenza, dopo averne controllato il contenuto. Una sentenza isolata non è presentata come orientamento consolidato.
- Un'istruzione pratica («nel menu File scegli…») segue la documentazione ufficiale del produttore alla data di verifica. Quando un'impostazione dipende dalla versione o dall'edizione del sistema, la pagina lo dice.
- Una descrizione della prassi («di solito il difensore chiede…») è indicata come tale e non come regola.
Le date
Ogni pagina porta in alto la data di verifica: fino a quel giorno il testo è stato controllato sulle fonti. Le norme sulla prova digitale sono tra le più modificate del codice, e gli strumenti di cifratura cambiano con ogni aggiornamento dei sistemi: una pagina letta molto tempo dopo la data di verifica va ricontrollata sulla fonte indicata in fondo.
I limiti
Una guida generale non conosce i fatti del tuo procedimento, gli atti del tuo fascicolo o la configurazione del tuo computer. Per questo le pagine descrivono le regole e le strade, e rimandano al difensore per le scelte processuali e all'assistenza ufficiale dei produttori per i problemi tecnici. Il sito non spiega, per scelta, come sottrarsi a un'indagine: la pagina Questo sito dice che cosa resta fuori e perché.
Fonti
Banche dati ufficiali: normattiva.it (legislazione italiana vigente), eur-lex.europa.eu e curia.europa.eu (atti e giurisprudenza dell'Unione), cortecostituzionale.it, italgiure.giustizia.it; documentazione ufficiale dei produttori citata in ciascuna guida pratica. Verificato il 23 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
- Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
- La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.
La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.