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Le chat come prova · Procedura

Le chat come prova nel processo civile

Nel processo civile un messaggio WhatsApp, un SMS o un'e-mail rientra tra le riproduzioni informatiche dell'art. 2712 del codice civile: fa piena prova se chi lo subisce non lo disconosce. Qui trovi che cosa dice la norma, perché una chat non è una scrittura privata, come e quando va fatto il disconoscimento secondo la Cassazione e che cosa succede dopo.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Messaggi WhatsApp, SMS ed e-mail sono riproduzioni informatiche (art. 2712 c.c.): formano piena prova dei fatti che rappresentano se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità (Cass. civ., sez. II, ord. n. 1254/2025; sez. I, ord. n. 19155/2019).
  2. Non sono scritture private: non hanno l'efficacia dell'art. 2702 c.c. e il loro disconoscimento segue regole proprie.
  3. Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito: bisogna indicare in che cosa la riproduzione non corrisponde alla realtà. Una contestazione generica non basta.
  4. Deve essere tempestivo: nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cass. civ., sez. II, ord. n. 5755/2023).
  5. Anche dopo un disconoscimento valido la chat non scompare dal processo: il giudice può accertarne la conformità con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

La regola: l'art. 2712 del codice civile

«Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.»

La parola «informatiche» è stata aggiunta dall'art. 23-quater del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), articolo inserito dal d.lgs. 235/2010. La Cassazione riconduce a questa norma i messaggi di ogni tipo. Per gli SMS ha detto che lo «short message service» contiene «la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c.»; per le e-mail, che il messaggio di posta elettronica, «seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c.» (principi richiamati da Cass. civ., sez. I, ord. n. 19155/2019).

Con l'ordinanza n. 1254/2025 (depositata il 18 gennaio 2025) la seconda sezione civile ha esteso lo stesso ragionamento a WhatsApp: il messaggio di posta elettronica «e così i messaggi whatsapp» costituiscono documenti elettronici che rientrano nell'art. 2712 e formano piena prova se chi li subisce non ne disconosce la conformità. Nella stessa ordinanza si legge che i messaggi conservati nella memoria di un telefono possono essere acquisiti «mediante la mera riproduzione fotografica», cioè con gli screenshot, «tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi».

Perché una chat non è una scrittura privata

La scrittura privata ha una regola diversa: fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se questi ne riconosce la sottoscrizione o se questa è legalmente considerata riconosciuta (art. 2702 c.c.). Chi vuole disconoscerla deve «negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione» (art. 214 c.p.c.), altrimenti la scrittura si ha per riconosciuta (art. 215 c.p.c.).

Una chat non è firmata, e la Cassazione lo dice espressamente: i messaggi WhatsApp formano piena prova ai sensi dell'art. 2712 «pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c.» (ord. n. 1254/2025). La differenza pesa soprattutto sugli effetti del disconoscimento. Per la scrittura privata, secondo la Cassazione, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa la scrittura disconosciuta non può essere utilizzata; per la riproduzione informatica, invece, «non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni» (ord. n. 19155/2019).

Il disconoscimento: come

Il disconoscimento di una riproduzione informatica non è soggetto alle forme dell'art. 214 c.p.c., ma per la Cassazione deve essere «chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta» (ord. n. 19155/2019, che richiama precedenti del 2015, del 2016 e del 2018).

In pratica, chi disconosce deve dire che cosa non corrisponde: per esempio che quel messaggio non è partito da quel numero, o che il testo riprodotto è diverso da quello inviato. Nel caso deciso nel 2019 la parte sosteneva di aver «contestato» in udienza le produzioni avversarie; per la Corte «non era sufficiente una generica contestazione del documento». Nel caso deciso nel 2025 la parte aveva contestato soprattutto l'utilizzabilità processuale del messaggio in sé, «piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto», e il ricorso è stato respinto.

Il disconoscimento: quando

Il principio di diritto fissato dalla seconda sezione civile con l'ordinanza n. 5755/2023 (depositata il 24 febbraio 2023) è questo:

«In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione».

È la stessa formula dell'art. 215 c.p.c. per le scritture private. Nel caso del 2019 la contestazione degli SMS era arrivata solo nella comparsa conclusionale, cioè alla fine del giudizio, ed era stata ritenuta tardiva; nel caso del 2023, che riguardava la fotocopia di una scrittura, il disconoscimento era arrivato in una memoria successiva alla prima udienza ed è stato giudicato fuori tempo.

Dopo il disconoscimento

Un disconoscimento tempestivo e specifico toglie alla chat l'efficacia di piena prova, ma non la cancella dal processo. Il giudice valuta le prove «secondo il suo prudente apprezzamento» (art. 116 c.p.c.) e, quando serve, può farsi assistere da un consulente tecnico (art. 61 c.p.c.). Per la Cassazione può accertare la conformità della riproduzione all'originale anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (ord. n. 19155/2019 e n. 5755/2023).

Per questo, quando una chat è contestata in modo specifico, chi l'ha prodotta ha interesse a offrire elementi che ne confermino la conformità: il telefono con la conversazione originale, la conversazione completa, testimoni, una consulenza tecnica. Nel caso deciso nel 2025 il messaggio WhatsApp non era la prova principale: la Corte lo ha definito un «elemento indiziario utilizzato per suffragare l'attendibilità della testimonianza». Sul valore di una copia tecnica dei dati vedi La copia forense del telefono.

Separazione, lavoro, debiti

  • Famiglia. Nel caso deciso con l'ordinanza n. 19155/2019 una madre aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di metà della retta dell'asilo nido del figlio; la prova dell'accordo con il padre stava in alcuni SMS che lui non aveva contestato in tempo. La regola dell'art. 2712 vale allo stesso modo nelle cause di separazione e divorzio, dove le chat possono servire a provare accordi su spese, figli e casa.
  • Debiti e contratti. Nel caso deciso con l'ordinanza n. 1254/2025 un'impresa chiedeva il pagamento della fornitura e posa di serramenti: il messaggio WhatsApp con cui il cliente si impegnava a pagare la fattura a lavori finiti ha confermato la testimonianza sul prezzo pattuito.
  • Lavoro. Anche nelle cause di lavoro le chat si producono come riproduzioni informatiche e vale lo stesso art. 2712. Se però provengono da una conversazione privata tra altre persone, si pone anche la questione della corrispondenza: vedi Le chat sono corrispondenza?

Se le chat sono state prese dal telefono di un altro, senza il suo consenso, sorgono questioni diverse di riservatezza e di liceità della raccolta, che questa pagina non tratta.

Casi frequenti

  • «Gli screenshot depositati dall'altra parte non corrispondono ai messaggi veri.» Secondo la Cassazione il disconoscimento va fatto nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, indicando in che cosa la riproduzione non corrisponde alla realtà. Dopo, il giudice può comunque accertare la conformità con altri mezzi.
  • «Ho solo gli screenshot, il telefono non ce l'ho più.» Gli screenshot si possono produrre. Se vengono disconosciuti in modo valido, conteranno gli altri elementi: la conversazione sul telefono dell'altra parte, i testimoni, le presunzioni. Sui backup vedi Cloud, backup e provider; sui messaggi cancellati vedi Messaggi cancellati: si possono recuperare?
  • «Vale anche per le e-mail?» Sì: per la Cassazione anche l'e-mail senza firma rientra nell'art. 2712.
  • «All'inizio della causa ho contestato in generale i documenti dell'altra parte.» Nel caso del 2019 una contestazione generica delle produzioni avversarie non è stata ritenuta sufficiente: serve indicare che cosa non corrisponde.
  • «E nel processo penale?» Le regole sono diverse: vedi Le chat WhatsApp come prova nel processo penale.

Fonti

Codice civile, artt. 2702 e 2712 (art. 2712 come modificato dall'art. 23-quater del d.lgs. 82/2005, inserito dal d.lgs. 235/2010); codice di procedura civile, artt. 61, 116, 214, 215 (testo vigente su normattiva.it); Cass. civ., sez. II, ord. n. 1254/2025 (depositata il 18 gennaio 2025); Cass. civ., sez. II, ord. n. 5755/2023 (depositata il 24 febbraio 2023); Cass. civ., sez. I, ord. n. 19155/2019 (depositata il 17 luglio 2019). Verificato il 23 settembre 2026.

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