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Le chat come prova · Sentenza

Le chat sono corrispondenza?

Per anni la Cassazione ha trattato i messaggi già ricevuti e conservati nel telefono come semplici documenti. Nel 2023 la Corte costituzionale ha detto che e-mail, SMS e messaggi WhatsApp sono corrispondenza protetta dall'art. 15 della Costituzione anche dopo la lettura, e nel 2025 la Cassazione ne ha tratto le conseguenze per il sequestro. Questa pagina spiega le due sentenze, i loro limiti e la differenza con le intercettazioni.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. L'art. 15 della Costituzione protegge la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione»: possono essere limitate solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
  2. Corte costituzionale, sentenza 170/2023: e-mail, SMS e messaggi WhatsApp sono corrispondenza, e lo restano dopo la ricezione e la lettura almeno finché, con il passare del tempo, non perdono ogni attualità e diventano un documento «storico».
  3. Cassazione, sez. IV, n. 31878/2025: finché sono corrispondenza, i messaggi conservati in un dispositivo si acquisiscono con le forme del sequestro di corrispondenza (art. 254 c.p.p.); altrimenti sono inutilizzabili. Nel caso deciso, però, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  4. Il sequestro riguarda comunicazioni già avvenute e si fa apertamente; l'intercettazione coglie di nascosto una comunicazione in corso e ha regole proprie, più rigide (artt. 266-271 c.p.p.).

La regola della Costituzione

«La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.»

È l'art. 15 della Costituzione. La domanda è se i messaggi già ricevuti e conservati in un telefono siano ancora corrispondenza, con queste garanzie, oppure semplici documenti, che il codice di procedura penale consente di acquisire con qualsiasi mezzo (art. 234 c.p.p.). Il codice regola il «sequestro di corrispondenza» all'art. 254, che però riguarda il sequestro presso chi fornisce servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni. Per anni la Cassazione ha ritenuto che e-mail, SMS e messaggi WhatsApp già ricevuti e memorizzati nel telefono fossero documenti, sottratti sia alle regole delle intercettazioni sia a quelle dell'art. 254: un indirizzo che la Corte costituzionale nel 2023 ha descritto come consolidato e ha ritenuto non decisivo, e che la Cassazione nel 2025 ha dichiarato di non seguire.

La sentenza 170/2023 della Corte costituzionale

La sentenza (decisa il 22 giugno 2023, depositata il 27 luglio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2023) risolve un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze. La Procura aveva acquisito messaggi WhatsApp ed e-mail di un senatore sequestrando i telefoni di altre persone, senza chiedere l'autorizzazione che l'art. 68, terzo comma, della Costituzione richiede per il sequestro della corrispondenza dei parlamentari. Il caso riguarda dunque una prerogativa parlamentare, ma il ragionamento della Corte parte dall'art. 15, che vale per tutti.

  • Intercettazione e sequestro. Perché ci sia intercettazione servono due condizioni: la comunicazione deve essere in corso nel momento in cui viene captata (il suo momento «dinamico»), e la captazione deve essere occulta, all'insaputa di chi comunica. Acquisire il supporto che conserva la memoria di una comunicazione già avvenuta (il momento «statico»), e farlo apertamente, non è intercettazione. La Corte richiama la definizione delle Sezioni Unite: intercettazione è l'«apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio» (Cass. SU n. 36747/2003). Conta il tempo e il modo dell'acquisizione, non la forma: anche un messaggio vocale già ricevuto è una comunicazione conclusa.
  • Che cos'è corrispondenza. Ogni comunicazione di pensiero tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza. La tutela prescinde dal mezzo tecnico: posta elettronica e messaggi WhatsApp rientrano «a pieno titolo» nell'art. 15, «apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi». La riservatezza che nella lettera assicura la busta chiusa qui è assicurata dalla casella di posta accessibile con codici personali e dal dispositivo di destinazione, normalmente protetto da codici di accesso. Anche il codice penale, per i delitti contro l'inviolabilità dei segreti, considera corrispondenza quella «informatica o telematica» (art. 616, ultimo comma, c.p.).
  • Anche dopo la lettura. Ridurre la comunicazione a «mero documento quando non più in itinere» azzererebbe di fatto la tutela per la posta elettronica e la messaggistica istantanea, dove la ricezione segue l'invio quasi subito. La Corte conclude che, «analogamente all'art. 15 Cost., quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini», anche l'art. 68 tutela la corrispondenza elettronica dei parlamentari dopo la ricezione, «almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”». L'attualità si presume, fino a prova contraria, per messaggi scambiati a una distanza di tempo non particolarmente significativa e ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso.
  • Anche i dati esterni. La garanzia dell'art. 15 copre anche i dati esteriori delle comunicazioni, come i tabulati: se li protegge, a maggior ragione protegge il contenuto dei messaggi. Vedi I tabulati.
  • L'art. 254 c.p.p. Secondo la Corte, l'indirizzo della Cassazione che trattava i messaggi come documenti era calibrato sull'art. 254, che regola soltanto il sequestro presso i gestori dei servizi, cioè della corrispondenza in viaggio, che interrompe il flusso comunicativo.

La Corte ha dichiarato che non spettava alla Procura acquisire quei messaggi e quelle e-mail senza l'autorizzazione del Senato, e ha annullato il sequestro dei messaggi che la Cassazione non aveva già annullato per altri motivi. Ha invece ritenuto legittima l'acquisizione di un estratto conto bancario, che non rientra nella corrispondenza tutelata dall'art. 68.

La sentenza 31878/2025 della Cassazione

La sezione IV penale (udienza del 20 giugno 2025, deposito del 24 settembre 2025) ha deciso il ricorso di un imputato condannato, con giudizio abbreviato, per un reato in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Tra le prove c'erano le fotografie delle chat WhatsApp scattate dalla polizia giudiziaria sul suo telefono al momento dell'arresto, senza che il telefono fosse sequestrato, e acquisite come prova documentale.

Richiamando la Corte costituzionale, la Cassazione ha dichiarato di non seguire l'orientamento che considerava i messaggi documenti (sez. VI, n. 22417/2022) e ha affermato il principio secondo cui i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico «conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità», e che fino a quel momento la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza. Altrimenti sono affetti da inutilizzabilità patologica, rilevante anche nel giudizio abbreviato. La sentenza richiama un precedente del 2024 (sez. VI, n. 39548/2024) secondo cui sono inutilizzabili i messaggi WhatsApp acquisiti con screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, senza ragioni di urgenza e senza decreto di sequestro del pubblico ministero.

Attenzione all'esito

Nel caso deciso il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Chi lamenta in Cassazione l'inutilizzabilità di una prova deve spiegare perché, eliminata quella prova, la decisione sarebbe diversa (la cosiddetta «prova di resistenza»): il ricorrente non lo aveva fatto, e la condanna si fondava anche su altri elementi. Il principio vale, ma da solo non basta a cambiare l'esito di un processo.

Che cosa cambia in concreto

  • Serve un atto dell'autorità giudiziaria. L'art. 15 ammette limitazioni «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria». Per la Cassazione del 2025 le forme sono quelle dell'art. 254 c.p.p., che prevede tra l'altro che l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede al sequestro consegni gli oggetti di corrispondenza all'autorità giudiziaria «senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto» (comma 2).
  • Le prove acquisite in violazione non si usano. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate, e l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 191 c.p.p.); ma in Cassazione bisogna dimostrare che quella prova ha pesato sulla decisione.
  • Il limite dell'attualità. Nessuna delle due sentenze fissa un termine oltre il quale un messaggio diventa «storico». La Corte costituzionale presume l'attualità per i messaggi non lontani nel tempo e custoditi in dispositivi protetti; fuori da questa presunzione, stabilire se un messaggio abbia perso attualità è una valutazione del giudice.
  • Non tutto il telefono è corrispondenza. Foto, note e file che non sono stati scambiati con qualcuno non rientrano nella definizione della Corte, che parla di comunicazioni tra persone determinate. Sui limiti del sequestro dell'intero dispositivo vedi Tutto il telefono per un solo reato?

Sequestro dei messaggi e intercettazione

Messaggi già conservatiComunicazioni in corso
Che cosa si acquisisceCiò che è memorizzato nel telefono o presso il fornitoreIl flusso della comunicazione mentre avviene, anche informatica o telematica (art. 266-bis c.p.p.)
ComeApertamente, con un sequestroAll'insaputa di chi comunica, con un'intercettazione
RegoleArtt. 253 e 254 c.p.p.; per la Cassazione (n. 31878/2025) le forme del sequestro di corrispondenzaSolo per i reati indicati dall'art. 266 (per le comunicazioni informatiche, anche per quelli commessi con tecnologie informatiche o telematiche, art. 266-bis); autorizzazione del giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, se vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile (art. 267)
Dove approfondireMi hanno sequestrato il telefonoSi possono intercettare WhatsApp e le app cifrate?

Che cosa resta aperto

La disciplina del sequestro dei telefoni non è stata riscritta. Il disegno di legge sul nuovo art. 254-ter, approvato dal Senato nel 2024 e all'esame della Camera, prevede che per i dati relativi a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza il sequestro lo disponga il giudice per le indagini preliminari, con i presupposti delle intercettazioni: vedi La riforma del sequestro degli smartphone. Le due sentenze riguardano l'acquisizione da parte dell'autorità; l'uso delle chat prodotte da chi le ha ricevute pone questioni diverse: vedi Le chat WhatsApp come prova nel processo penale e Le chat come prova nel processo civile.

Casi frequenti

  • «Un messaggio di anni fa è ancora corrispondenza?» Lo è finché non ha perso ogni carattere di attualità in rapporto all'interesse alla riservatezza. La Corte presume l'attualità per i messaggi recenti e custoditi in dispositivi protetti; per quelli più vecchi decide il giudice.
  • «La polizia può fotografare le mie chat durante un controllo?» Secondo la Cassazione (sez. IV, n. 31878/2025, e il precedente del 2024 che richiama), i messaggi acquisiti con screenshot dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, senza ragioni di urgenza e senza decreto di sequestro del pubblico ministero, sono inutilizzabili.

Fonti

Costituzione, artt. 15 e 68; codice di procedura penale, artt. 191, 234, 253, 254, 266, 266-bis, 267; codice penale, art. 616; Corte costituzionale, sentenza n. 170/2023 (decisione 22 giugno 2023, deposito 27 luglio 2023, Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2023), testo integrale; Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 31878/2025 (udienza 20 giugno 2025, deposito 24 settembre 2025), testo integrale, con i precedenti che richiama (sez. VI, n. 22417/2022 e n. 39548/2024; Sezioni Unite n. 36747/2003, come citate dalla Corte costituzionale); Camera dei deputati, proposta di legge C. 1822. Verificato il 23 settembre 2026.

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