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Chat criptate nel processo · Difesa

Il consulente della difesa e l'accesso ai dati

Nei procedimenti costruiti su chat criptate la parte tecnica pesa quanto quella giuridica. Qui trovi che cosa può fare il consulente tecnico nominato dalla difesa, a quali atti e copie si ha accesso e che cosa la Cassazione ha detto su algoritmo, chiavi e file originali: nessun diritto all'algoritmo, ma spazio per allegazioni tecniche specifiche.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Ogni parte può nominare fino a due consulenti tecnici anche senza perizia (art. 233 c.p.p.); se il giudice dispone perizia, i consulenti partecipano alle operazioni e formulano osservazioni e riserve (artt. 225 e 230).
  2. Se il pubblico ministero fa un accertamento tecnico su cose il cui stato si modifica, deve avvisare indagato e difensori, che possono nominare consulenti e partecipare (art. 360).
  3. Per le intercettazioni i difensori possono prendere cognizione dei flussi e chiederne copia su idoneo supporto (art. 268, commi 6 e 8); dopo una misura cautelare hanno diritto alla copia dei verbali e alla trasposizione delle registrazioni (art. 293, comma 3).
  4. Per le Sezioni Unite la difesa non ha diritto all'algoritmo di cifratura: il pericolo di alterazione è escluso «salvo specifiche allegazioni di segno contrario». Quelle allegazioni sono, di regola, lavoro tecnico.
  5. Dopo il 2024: niente uso diretto del programma di decriptazione (Cass. III, 44047/2024); l'archivio completo della piattaforma non è nella disponibilità dell'autorità italiana (Cass. IV, 32358/2025).

Chi è il consulente tecnico di parte

«Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.»

È l'art. 233, comma 1, c.p.p.: i consulenti possono esporre al giudice il proprio parere, anche con memorie. Il comma 1-bis consente al giudice, a richiesta del difensore, di autorizzare il consulente a esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano; prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione la dà il pubblico ministero, e contro il rifiuto il difensore può fare opposizione al giudice.

Se il giudice dispone una perizia (ammessa quando servono «specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche», art. 220), le parti nominano consulenti in numero non superiore a quello dei periti (art. 225); i consulenti assistono al conferimento dell'incarico, partecipano alle operazioni, propongono specifiche indagini e formulano osservazioni e riserve, di cui si dà atto nella relazione (art. 230). Chi ha i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato ha diritto a un consulente a spese dello Stato nei casi e alle condizioni previste da quella legge (art. 225, comma 2; vedi Dove chiedere aiuto).

Anche il pubblico ministero ha i suoi consulenti (art. 359). Quando l'accertamento riguarda cose il cui stato è soggetto a modificazione, deve avvisare senza ritardo la persona indagata, la persona offesa e i difensori; difensori e consulenti hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, partecipare e formulare osservazioni e riserve (art. 360, commi 1 e 3). L'indagato può formulare riserva di promuovere incidente probatorio, che perde efficacia se la richiesta non è proposta entro dieci giorni; se il pubblico ministero procede ugualmente quando gli accertamenti potevano essere differiti, i risultati non sono utilizzabili nel dibattimento (commi 4, 4-bis e 5). Infine, fin dall'incarico il difensore può svolgere investigazioni a favore dell'assistito, anche tramite consulenti tecnici (art. 327-bis).

A quali dati e copie si ha accesso

  • Intercettazioni e flussi telematici. Ai difensori è dato avviso che possono «esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero [...] prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» (art. 268, comma 6); il giudice dispone la stampa in forma intellegibile dei flussi con le garanzie della perizia (comma 7); i difensori possono chiedere «copia su idoneo supporto dei flussi intercettati» (comma 8).
  • Dopo una misura cautelare. Il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle comunicazioni intercettate presentati dal pubblico ministero con la richiesta di misura (art. 291, comma 1) e, in ogni caso, alla trasposizione delle registrazioni «su supporto idoneo alla riproduzione dei dati» (art. 293, comma 3). Vedi Chat criptate e misure cautelari.
  • Dispositivi sequestrati. La perquisizione informatica va fatta adottando misure tecniche per conservare i dati originali e impedirne l'alterazione (art. 247, comma 1-bis); la copia dei dati va realizzata «mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità» (art. 260, comma 2). È qui che entra in gioco il valore hash, l'impronta calcolata sul file che permette di verificare che la copia non sia cambiata: vedi La copia forense del telefono e il Glossario.
  • Chat arrivate dall'estero. Nel fascicolo ci sono, in genere, i supporti trasmessi dall'autorità straniera e le estrazioni e trascrizioni della polizia giudiziaria. In un processo deciso nel 2025 la Cassazione ha dato peso al fatto che i dati erano arrivati su supporti ottici non riscrivibili, in buste numerate antieffrazione, con un verbale dell'autorità francese sul trasferimento, e che le chat integrali erano in atti e consultabili (Cass. IV, 32358/2025).

Algoritmo, chiavi e dati grezzi: le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite (sentenze 23755 e 23756 del 2024) riconoscono che la disponibilità dell'algoritmo di criptazione «è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenuto delle comunicazioni», ma concludono che la sua indisponibilità non viola i diritti fondamentali:

«dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente».

Le stesse sentenze rispondono ad altre richieste tecniche delle difese:

  • nel caso della sentenza 23755 il contenuto delle comunicazioni era entrato nel procedimento attraverso una consulenza tecnica sulla loro decrittazione, non con i file originali; per le Sezioni Unite le modalità di consegna e la mancanza delle chiavi riguardano l'affidabilità, non l'utilizzabilità, e l'alterazione era stata «unicamente ipotizzata», senza essere allegata né provata;
  • nella sentenza 23756 la difesa chiedeva di accedere al sistema informatico usato per analizzare le comunicazioni, anche per verificare se fossero state raggruppate e decrittate con trattamenti automatizzati: censura ritenuta priva di specificità, perché riguardava attività compiute all'estero e perché la difesa non aveva nemmeno allegato di aver chiesto l'accesso;
  • sempre nella 23756, la richiesta, fatta per la prima volta in udienza davanti alla Cassazione, di annullare con rinvio per far disporre una perizia sul processo di decriptazione, analisi e selezione è stata dichiarata inammissibile: non spiegava perché fosse indispensabile, presupponeva dati mai trasmessi in Italia (le chiavi) e il tribunale del riesame non ha poteri istruttori sui fatti dell'imputazione.

Una parte della dottrina osserva che, senza le chiavi, fornire la prova contraria è molto difficile. Le sentenze sono analizzate in Le Sezioni Unite del 2024.

Le decisioni successive

  • Cass. III, 44047/2024. La difesa può verificare il contenuto delle captazioni con la procedura dell'art. 268, commi 6 e 7, ma non può pretendere un controllo diretto con l'uso «esclusivo e non mediato» del programma di decriptazione. La doglianza sulla consulenza di parte non valutata è stata dichiarata inammissibile perché quella consulenza, come prospettata, si sarebbe limitata a «valutazioni meramente ripetitive» di censure già esaminate e respinte.
  • Cass. III, 12354/2025. Il telefono usato per comunicare su Sky ECC era stato sequestrato e sottoposto ad accertamento tecnico alla presenza del difensore; la Corte ha distinto il caso da quello della messaggistica ByLock deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dove all'imputato erano stati negati il testo e gli interlocutori dei messaggi, mentre qui gli erano ignoti solo gli strumenti tecnici della decrittazione.
  • Cass. IV, 32358/2025. La mancanza dei file originali, che secondo la difesa aveva impedito ai consulenti di rispondere sulle modalità di decrittazione, custodia e trasmissione, non ha reso le chat inutilizzabili: l'autorità francese aveva estratto dall'archivio solo i dati richiesti, e i supporti con «tutti i dati acquisiti» non possono essere in possesso dell'autorità italiana. Duplicati, frasi monche e omissis riguardano il valore della prova e contano se la difesa indica errori specifici. La Corte ha ricordato anche che gli imputati avevano scelto il giudizio abbreviato, accettando di essere giudicati sugli atti del fascicolo, comprese le estrazioni della polizia giudiziaria.

Che cosa fa, in concreto, un consulente

Senza riferimento a un caso specifico, il lavoro tecnico di parte su questo materiale riguarda di solito:

  1. La documentazione di trasmissione. Che cosa è arrivato dall'estero, su quali supporti, con quali verbali e quali valori di controllo.
  2. Il confronto tra estratti e chat integrali. Le trascrizioni della polizia giudiziaria rispetto al materiale completo in atti: omissioni, duplicati, ordine cronologico, attribuzione dei messaggi ai dispositivi.
  3. I dispositivi sequestrati. La copia forense, l'hash, la partecipazione agli accertamenti non ripetibili (art. 360) e l'esame delle cose sequestrate (art. 233, comma 1-bis).
  4. Gli elementi di identificazione. Celle, codici IMEI e IMSI, localizzazioni usati per collegare il dispositivo a una persona (vedi Chi scriveva davvero).
  5. La relazione. Il parere al giudice, anche con memorie (art. 233), che per la giurisprudenza citata conta se indica anomalie precise e non ripete le censure giuridiche.

Le eccezioni sull'utilizzabilità, e perché quelle generiche sono state respinte, sono in Quando le chat criptate sono inutilizzabili.

Casi frequenti

  • «Posso ottenere l'algoritmo con cui sono state decifrate le chat?» Secondo le Sezioni Unite no, e nemmeno l'uso diretto del programma di decriptazione (Cass. III, 44047/2024).
  • «Il mio consulente può esaminare il telefono sequestrato?» Serve l'autorizzazione del giudice o, prima dell'azione penale, del pubblico ministero (art. 233, comma 1-bis); se l'accertamento del pubblico ministero non è ripetibile, il difensore deve essere avvisato e il consulente può parteciparvi (art. 360).
  • «Il riesame può disporre una perizia sulla decriptazione?» Per le Sezioni Unite il tribunale del riesame non ha poteri istruttori sui fatti dell'imputazione (sentenza 23756/2024).

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 220, 225, 230, 233, 247, 260, 268, 291, 293, 327-bis, 359, 360 (testo vigente su normattiva.it); Cass. pen., Sez. Un., 29 febbraio 2024 (dep. 14 giugno 2024), n. 23755 e n. 23756; Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2024 (dep. 3 dicembre 2024), n. 44047; Cass. pen., Sez. III, 19 febbraio 2025 (dep. 31 marzo 2025), n. 12354; Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2025 (dep. 1° ottobre 2025), n. 32358. Verificato il 23 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
  • Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
  • La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.

La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.