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Il telefono sequestrato · Riforma

La riforma del sequestro degli smartphone

Un disegno di legge vuole riscrivere le regole sul sequestro di telefoni, computer e memorie digitali, introducendo nel codice di procedura penale un nuovo art. 254-ter. Questa pagina dice a che punto è l'iter al 23 settembre 2026 e che cosa prevede il testo approvato dal Senato, che non è legge.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Il disegno di legge «Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali» è stato approvato dal Senato il 10 aprile 2024 (S. 806) e trasmesso alla Camera l'11 aprile 2024, dove è la proposta C. 1822.
  2. Al 23 settembre 2026 la scheda della Camera lo indica «In corso di esame in Commissione» (Giustizia, sede referente); l'ultima seduta elencata è del 12 novembre 2025. Non è legge: oggi valgono le regole in vigore.
  3. Il testo prevede tre passaggi: sequestro del dispositivo disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero; duplicazione del contenuto con avviso alle parti e restituzione del dispositivo; sequestro dei soli dati pertinenti, con decreto del giudice per comunicazioni e corrispondenza.
  4. Le nuove regole si applicherebbero soltanto alle perquisizioni e ai sequestri iniziati dopo l'entrata in vigore della legge.

A che punto è

DataPassaggio
10 aprile 2024Approvazione in prima lettura del Senato (S. 806)
11 aprile 2024Trasmissione alla Camera (C. 1822)
17 aprile 2024Assegnazione alla Commissione II Giustizia in sede referente, con parere delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Trasporti
9 aprile 2025Inizio dell'esame in Commissione
27 maggio 2025Audizioni informali di rappresentanti dell'avvocatura penale e della magistratura, di magistrati del pubblico ministero e di professori universitari
1° ottobre – 12 novembre 2025Seguito dell'esame nelle sedute del 1°, 21 e 22 ottobre e del 5 e 12 novembre 2025; proposte emendative presentate nella seduta del 21 ottobre; parere favorevole della Commissione Trasporti il 22 ottobre
23 settembre 2026Stato indicato dalla scheda della Camera: «In corso di esame in Commissione»

Per diventare legge il testo deve essere approvato anche dalla Camera: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» (art. 70 Cost.), che devono approvare lo stesso testo. Se la Camera lo modificasse, dovrebbe tornare al Senato. Lo stato aggiornato si legge nella scheda della proposta C. 1822 sul sito camera.it.

Che cosa prevede il testo approvato dal Senato

Il cuore del disegno di legge è un nuovo art. 254-ter del codice di procedura penale, dedicato al sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica. Di seguito il contenuto del testo trasmesso alla Camera; i verbi sono al condizionale perché nulla di tutto questo è in vigore.

1. Il sequestro del dispositivo

Durante le indagini preliminari il sequestro del dispositivo lo disporrebbe il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, con decreto motivato, quando il dispositivo è necessario per la prosecuzione delle indagini «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione» (comma 1). Il sequestro andrebbe eseguito con modalità tecniche idonee a evitare l'alterazione o la perdita dei dati, e copia del decreto andrebbe consegnata all'interessato, se presente (comma 2). Il pubblico ministero dovrebbe revocarlo quando ne mancano le condizioni, anche per fatti sopravvenuti (comma 3).

In caso di urgenza il sequestro lo disporrebbe il pubblico ministero, oppure lo eseguirebbe la polizia giudiziaria prima del suo intervento; entro quarantotto ore il pubblico ministero dovrebbe chiedere al giudice la convalida e il decreto di sequestro. Il sequestro perderebbe efficacia se questi termini non fossero rispettati o se il giudice non convalidasse entro dieci giorni dalla richiesta (commi 4 e 5).

2. La duplicazione e la restituzione

Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero dovrebbe avvisare l'indagato, chi ha subito il sequestro, chi ha diritto alla restituzione, la persona offesa e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo in cui conferisce l'incarico di duplicare il contenuto del dispositivo, e della facoltà di nominare consulenti tecnici; tra l'avviso e il conferimento non potrebbero passare più di dieci giorni (comma 6). Il pubblico ministero potrebbe far duplicare anche i dati accessibili da remoto dal dispositivo sequestrato (comma 6). Difensori e consulenti avrebbero diritto di partecipare alle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve (comma 8), anche a distanza se autorizzati (comma 7); il duplicato dovrebbe essere conforme all'originale e immodificabile (comma 9).

Queste garanzie potrebbero essere derogate nei procedimenti indicati dagli artt. 406, comma 5-bis, e 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (tra cui quelli per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo), o in caso di pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o per la sicurezza dello Stato, di pericolo di concreto pregiudizio per le indagini o di pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati (comma 10). Fatta la duplicazione, il pubblico ministero dovrebbe restituire senza ritardo il dispositivo all'avente diritto, salvo sequestro preventivo (comma 11).

3. La selezione dei dati

Analizzato il duplicato, il pubblico ministero sequestrerebbe con decreto motivato solo i dati, le informazioni e i programmi «strettamente pertinenti al reato» in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, «nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione». Per i dati «inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute» dovrebbe invece chiedere un decreto al giudice per le indagini preliminari, che lo emetterebbe in presenza anche dei presupposti delle intercettazioni: i reati per cui sono ammesse (art. 266, comma 1, c.p.p.), i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini (art. 267, comma 1) (comma 12). I dati sequestrati sarebbero riversati su supporti acquisiti al fascicolo (comma 13).

Si applicherebbero, in quanto compatibili, le garanzie di libertà del difensore (art. 103) e alcune regole delle intercettazioni sulla conservazione della documentazione, sull'utilizzazione in altri procedimenti e sui divieti di utilizzazione (artt. 269, 270, 270-bis e 271) (comma 14). Dopo l'esercizio dell'azione penale i sequestri li disporrebbe il giudice che procede, e la duplicazione avverrebbe con perizia (comma 15).

4. Custodia e distruzione del duplicato

Il duplicato sarebbe custodito presso la procura della Repubblica, in luogo protetto e con modalità che assicurino l'assoluta riservatezza, fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più impugnabili. Gli interessati potrebbero chiederne la distruzione al giudice quando i dati non sono necessari per il procedimento; in caso di archiviazione il giudice ne disporrebbe l'immediata distruzione, salvo specifiche esigenze di conservazione (commi 16-18). Contro i decreti di sequestro del dispositivo, di sequestro d'urgenza e di sequestro dei dati sarebbe ammesso il riesame (comma 19).

5. Le altre modifiche

  • Un nuovo art. 250-bis: nelle perquisizioni informatiche, copia del decreto all'imputato e a chi ha la disponibilità del dispositivo, con avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia e, per l'imputato, da un consulente tecnico prontamente reperibile.
  • Il consulente tecnico potrebbe assistere senza preavviso alla perquisizione di un sistema informatico, di un dispositivo o di una memoria digitale (nuovo comma 1-quater dell'art. 233).
  • I dati trovati con le perquisizioni informatiche e i sequestri d'urgenza della polizia giudiziaria seguirebbero le regole dell'art. 254-ter (modifiche agli artt. 247, 252, 352, 354 e 355), così come il sequestro di corrispondenza e quello presso i fornitori (artt. 254 e 254-bis).
  • Con l'avviso di conclusione delle indagini, l'indagato e il difensore potrebbero esaminare i dati sequestrati e ottenerne copia; entro venti giorni il difensore potrebbe esaminare il duplicato e chiedere il sequestro di altri dati rilevanti (nuovo comma 2-ter dell'art. 415-bis, con norme analoghe negli artt. 454 e 461).
  • Il difensore avrebbe diritto alla trasposizione su supporto idoneo dei dati sequestrati anche nel procedimento cautelare (art. 293, comma 3), e il giudice disporrebbe la trascrizione o la stampa delle comunicazioni sequestrate con le forme della perizia (art. 431).

6. Da quando

Le disposizioni si applicherebbero alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della legge (art. 4 del testo): non ai telefoni già sequestrati.

Che cosa vale oggi

Finché il disegno di legge non diventa legge, il sequestro del telefono segue le norme vigenti: decreto motivato dell'autorità giudiziaria o sequestro d'urgenza della polizia giudiziaria con convalida del pubblico ministero (artt. 253, 354 e 355 c.p.p.), perquisizione informatica (artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1-bis), copia dei dati con procedura che ne assicuri la conformità all'originale (art. 260, comma 2), riesame (artt. 257 e 324), restituzione (artt. 262 e 263). Vedi Mi hanno sequestrato il telefono e Quanto dura il sequestro.

Alcune garanzie sono però già arrivate per altra via. Per la Corte costituzionale (sentenza 170/2023) i messaggi conservati nel telefono restano corrispondenza anche dopo la ricezione, e la Cassazione (sez. IV, n. 31878/2025) ne ha tratto che vanno acquisiti con le forme del sequestro di corrispondenza (art. 254 c.p.p.): vedi Le chat sono corrispondenza? Per la Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21, Landeck) una normativa che consente l'accesso ai dati del telefono deve definire con precisione i reati, garantire la proporzionalità e prevedere, salvo urgenze debitamente comprovate, un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente: vedi Tutto il telefono per un solo reato?

Casi frequenti

  • «La riforma è già in vigore?» No. Il testo è stato approvato solo dal Senato; alla Camera, come proposta C. 1822, è ancora all'esame della Commissione Giustizia.
  • «Se viene approvata, vale per il mio telefono già sequestrato?» Il testo approvato dal Senato prevede che le nuove regole valgano solo per le perquisizioni e i sequestri iniziati dopo l'entrata in vigore. La Camera potrebbe modificare anche questa norma.
  • «Chi deciderebbe il sequestro del telefono?» Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero; nei casi urgenti il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, con convalida del giudice.

Fonti

Camera dei deputati, scheda della proposta di legge C. 1822 (XIX legislatura), aggiornata al 23 settembre 2026, e testo della proposta approvata dal Senato il 10 aprile 2024 (stampato Senato n. 806) e trasmessa l'11 aprile 2024, artt. 1-4; Costituzione, art. 70; codice di procedura penale, artt. 247, 253, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 267, 324, 352, 354, 355; Corte costituzionale, sentenza n. 170/2023; Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 31878/2025; Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-548/21, Landeck. Verificato il 23 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

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  • Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
  • Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
  • La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.

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