Il telefono sequestrato · Diritti
Devo dare il PIN? Codice, impronta, volto
Quando ti sequestrano il telefono può capitare che ti chiedano anche il codice. Qui trovi che cosa dice la legge sul diritto di non collaborare, che cosa ha detto la Cassazione sul consenso e sugli avvisi, che cosa può succedere se rifiuti, che cosa succede se il codice lo dai tu e che cosa cambia con impronta e volto.
In breve
- Nessuna norma obbliga la persona indagata a comunicare il codice di sblocco o le password, e il rifiuto non è previsto come reato: la Cassazione lo tratta come una facoltà, di cui la persona va avvisata (sez. VI, n. 1269/2025).
- Per la stessa sentenza il consenso di chi è già indagato non sostituisce un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e anche con il consenso la polizia non può accedere al contenuto del telefono prima dell'autorizzazione del pubblico ministero.
- Il rifiuto non impedisce il sequestro né i tentativi tecnici di accesso: la legge prevede la perquisizione di un sistema informatico «ancorché protetto da misure di sicurezza» (art. 247, comma 1-bis, c.p.p.).
- Il rifiuto di rendere dichiarazioni non può fondare il pericolo per le prove richiesto per le misure cautelari (art. 274, comma 1, lett. a), ma nel 2021 la Cassazione ha valorizzato il rifiuto di dare i codici per ritenere concreto il rischio di cancellazioni da remoto (sez. II, n. 7568/2021).
- Per lo sblocco con impronta o volto il codice non ha una regola espressa; se ti chiedono di appoggiare il dito o di guardare lo schermo, ti chiedono una collaborazione.
Il diritto di non accusare te stesso
La Costituzione stabilisce che «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (art. 24, secondo comma). Nella sentenza n. 111 del 2023 la Corte costituzionale ha trattato il cosiddetto diritto al silenzio come parte del diritto di difesa e ha precisato che opera ogni volta che l'autorità pone alla persona sospettata domande su circostanze che, pur non riguardando direttamente il reato, possono poi essere usate contro di lei.
Nel codice di procedura penale il diritto si traduce negli avvisi che precedono l'interrogatorio: la persona deve sapere che le sue dichiarazioni potranno essere usate nei suoi confronti e che «ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso» (art. 64, comma 3, lett. a e b). Senza questi avvisi le dichiarazioni sono inutilizzabili (art. 64, comma 3-bis). Comunicare un codice significa dire qualcosa che sai: per questo la richiesta del PIN tocca il diritto di non rispondere.
Che cosa ha detto la Cassazione nel 2025
Il caso: la polizia aveva trovato droga addosso a una persona e le aveva chiesto la password del telefono, che la persona aveva dato. Non c'era un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non erano stati dati gli avvisi previsti dal codice. La Cassazione (sez. VI, udienza 20 novembre 2024, n. 1269/2025) ha affermato che:
- il consenso di chi è già indagato «non può supplire alla carenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria», dato il rilievo che assume l'art. 15 della Costituzione sulla segretezza della corrispondenza;
- ogni attività che richiede la collaborazione della persona indagata va compiuta «dopo la formale comunicazione degli avvisi di tutte le facoltà difensive ad essa spettanti, ivi compresa quella della facoltà di rifiutare tale collaborazione ed il diritto ad essere assistito da un difensore» (artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att.);
- anche con un consenso dato dopo gli avvisi, la polizia deve sequestrare il telefono «senza poter accedere al suo contenuto, prima di una formale autorizzazione da parte del pubblico ministero»;
- un'acquisizione di questo tipo non può essere recuperata come prova atipica, perché aggirerebbe le garanzie previste per gli atti regolati dalla legge.
Se rifiuti
Il rifiuto non è previsto come reato. Il rifiuto di dare indicazioni punito dall'art. 651 c.p. riguarda l'identità personale, lo stato e le altre «qualità personali», non i codici di un dispositivo; e la Cassazione, come si è visto, parla di una facoltà di rifiutare la collaborazione. Il rifiuto, però, ha conseguenze pratiche che conviene conoscere.
- Il sequestro va avanti. Il telefono resta sequestrato se ne ricorrono i presupposti, e si può tentare di accedervi con strumenti tecnici: la legge prevede la perquisizione di un sistema informatico «ancorché protetto da misure di sicurezza» (art. 247, comma 1-bis; per la polizia, art. 352, comma 1-bis). La Corte di giustizia UE ha stabilito che anche il solo tentativo della polizia di accedere ai dati di un telefono rientra nelle regole europee sui dati trattati per finalità penali, con i relativi limiti di proporzionalità (sentenza Landeck, C-548/21): vedi Tutto il telefono per un solo reato? I limiti.
- Le misure cautelari. Per legge le situazioni di pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova «non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni» (art. 274, comma 1, lett. a). Nel 2021, però, la Cassazione ha valorizzato il rifiuto di un indagato agli arresti domiciliari di fornire i codici dei dispositivi sequestrati come elemento da cui desumere il pericolo di inquinamento probatorio: secondo la Corte quel rifiuto rendeva concreto il rischio che, libero, cercasse di accedere ai dati da remoto, anche con l'aiuto di altri, per cancellarli (sez. II, 26 febbraio 2021, n. 7568). È una decisione legata a quel caso e non qualifica il rifiuto come reato.
- La durata. Nessuna norma collega la durata del sequestro alla consegna del codice: il criterio resta la necessità di prova (art. 262 c.p.p.; vedi Quanto dura il sequestro).
Se il codice lo dai tu
Il codice comunicato può essere usato per accedere al telefono e farne la copia forense. Restano le garanzie indicate dalla Cassazione: la collaborazione va chiesta dopo gli avvisi, compreso quello sul difensore, e l'accesso ai contenuti richiede comunque un provvedimento del pubblico ministero (n. 1269/2025).
Per le domande fatte sul posto vale una regola generale. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto la polizia può assumere notizie e indicazioni dalla persona indagata anche senza difensore solo quando è necessario per evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, o per evitare una grave compromissione delle indagini; di queste notizie e indicazioni «è vietata ogni documentazione e utilizzazione» (art. 350, commi 5 e 6). Le dichiarazioni spontanee possono essere ricevute ma non utilizzate nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3 (art. 350, comma 7).
Impronta digitale e riconoscimento del volto
Molti telefoni si sbloccano con l'impronta o con il volto. Il codice di procedura penale non contiene una norma su questo tipo di sblocco: le disposizioni sulla perquisizione informatica impongono misure tecniche a chi procede, non obblighi alla persona (artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1-bis), e l'art. 349 prevede rilievi dattiloscopici e fotografici per identificare la persona indagata.
Se la polizia ti chiede di appoggiare il dito o di guardare lo schermo, ti sta chiedendo una collaborazione, e per la Cassazione ogni attività che richiede la collaborazione della persona indagata va preceduta dagli avvisi, compresa la facoltà di rifiutare (n. 1269/2025). Che cosa significhi che un telefono sia cifrato è spiegato in Il telefono è già criptato? iPhone e Android.
Se non sei indagato
Il diritto di non rispondere descritto in questa pagina riguarda la persona sottoposta alle indagini. Se il telefono è della persona offesa o di un testimone la posizione è diversa: vedi Il telefono della persona offesa o del testimone.
Casi frequenti
- «Me l'hanno chiesto sul posto, senza avvocato.» La polizia deve avvertire la persona indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att.) e, secondo la Cassazione, della facoltà di rifiutare la collaborazione (n. 1269/2025).
- «Ho già dato il codice senza avvisi.» Nel caso deciso nel 2025 la Cassazione ha ritenuto che il consenso, senza avvisi e senza provvedimento, non bastasse. Che effetto abbia su un procedimento specifico lo valuta il difensore.
- «Il telefono è protetto: possono aprirlo lo stesso?» La legge prevede la perquisizione di sistemi informatici «ancorché protetti da misure di sicurezza» (art. 352, comma 1-bis); se e come ci si riesca è una questione tecnica, che dipende dal dispositivo.
Fonti
Costituzione, artt. 15 e 24. Codice di procedura penale, artt. 64, 247, 262, 274, 349, 350, 352 e 356; norme di attuazione del c.p.p., art. 114; codice penale, art. 651. Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2023. Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2020 (dep. 26 febbraio 2021), n. 7568; Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1269. Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21, Landeck. Verificato il 23 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
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- Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
- Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
- La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.
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