Il telefono sequestrato · Procedura
La copia forense del telefono
La legge chiede che i dati di un telefono sequestrato siano conservati senza alterazioni e, ove possibile, duplicati: l'analisi si fa sulla copia. Qui trovi le norme che la regolano, a che cosa serve l'hash, quando la copia è considerata un accertamento ripetibile, che cosa succede se le regole non sono rispettate e che cosa può chiedere la difesa.
In breve
- Il codice non prescrive una tecnica ma un risultato: la copia va fatta su adeguati supporti «mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità» (art. 260, comma 2, c.p.p.; per la polizia art. 354, comma 2; per i dati presso i fornitori art. 254-bis).
- L'hash è un'impronta numerica calcolata dai dati: se i dati cambiano, cambia anche l'hash. Serve a dimostrare che la copia corrisponde all'originale e non è stata modificata. Il codice non lo nomina.
- Per la Cassazione l'estrazione dei dati è di regola un accertamento ripetibile (sez. II, n. 29061/2015; sez. I, n. 38909/2021), salva la valutazione del caso concreto; quando lo stato delle cose è soggetto a modificazione valgono le garanzie dell'art. 360 c.p.p.
- Se le modalità di copia non sono rispettate, i risultati non sono per ciò solo inutilizzabili: il giudice deve valutare in concreto se i dati sono stati alterati (Cass. n. 29061/2015).
- La difesa può nominare un consulente tecnico, chiedere che esamini le cose sequestrate (art. 233, comma 1-bis) e, negli accertamenti non ripetibili, partecipare, formulare riserve e chiedere l'incidente probatorio (art. 360).
Che cos'è la copia forense
La copia forense è una duplicazione dei dati fatta in modo da poter dimostrare che è identica all'originale e che nessuno l'ha modificata. Può riguardare l'intera memoria, con una copia integrale bit per bit, oppure una parte dei dati estratti dal telefono: chat, rubrica, foto, posizioni, cronologia. Si usano programmi e apparecchi di estrazione forense che leggono la memoria e producono, oltre alla copia, un rapporto consultabile. Che cosa si riesce a estrarre dipende dal modello, dal sistema operativo e dallo stato del telefono; in certi casi si recuperano anche dati cancellati (vedi Messaggi cancellati: si possono recuperare?).
Nel sequestro di dispositivi la copia integrale ha, per la Cassazione, una funzione strumentale: serve a restituire il telefono e a selezionare i dati pertinenti al reato, dopo di che va restituita, perché è una «copia mezzo» (sez. VI, n. 34265/2020). Che fine fanno i dati estranei al reato è spiegato in Tutto il telefono per un solo reato? I limiti.
Che cosa dice il codice
Molte di queste regole sono state introdotte dalla legge 18 marzo 2008, n. 48. Nessuna descrive una procedura tecnica: tutte chiedono di conservare i dati originali, impedirne l'alterazione e, quando si copia, garantire che la copia sia conforme e non modificabile.
| Norma | Quando si applica | Che cosa impone |
|---|---|---|
| Art. 247, comma 1-bis | Perquisizione di un sistema informatico disposta dall'autorità giudiziaria | Misure tecniche per conservare i dati originali e impedirne l'alterazione |
| Art. 352, comma 1-bis | Perquisizione informatica della polizia in flagranza o nei casi del comma 2 | Le stesse misure tecniche |
| Art. 354, comma 2 | Accertamenti urgenti della polizia | Misure o prescrizioni per conservare i dati e impedirne l'alterazione e l'accesso; ove possibile, duplicazione immediata con procedura che assicuri conformità e immodificabilità |
| Art. 260, comma 2 | Cose sequestrate | Copia su adeguati supporti con procedura che assicuri conformità e immodificabilità; gli originali possono essere custoditi anche fuori dalla cancelleria o dalla segreteria |
| Art. 254-bis | Dati detenuti da fornitori di servizi informatici o di telecomunicazioni | Acquisizione mediante copia con procedura che assicuri conformità e immodificabilità; ordine al fornitore di conservare e proteggere gli originali |
| Art. 259, comma 2 | Custodia | Il custode di dati deve impedirne l'alterazione e l'accesso da parte di terzi, salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria |
La formula ricorre quasi identica: la polizia, ove possibile, provvede all'immediata duplicazione dei dati
«su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità» (art. 354, comma 2, c.p.p.).
L'hash e la documentazione delle operazioni
L'hash è un valore calcolato dai dati con un algoritmo: dagli stessi dati si ottiene sempre lo stesso valore, mentre anche una modifica minima produce, in pratica, un valore diverso. Se l'hash calcolato sulla copia coincide con quello registrato al momento dell'acquisizione, la copia non è stata modificata da allora; il confronto con l'originale mostra che la copia gli corrisponde.
Per poter verificare una copia servono quindi il valore hash registrato quando è stata fatta, l'indicazione degli strumenti usati e la documentazione delle operazioni: chi ha avuto in mano il telefono e la copia, quando e che cosa ha fatto. Questa documentazione è detta catena di custodia. Il codice non usa la parola hash: chiede il risultato (conformità e immodificabilità), e l'hash è lo strumento tecnico con cui lo si dimostra.
Accertamento ripetibile o non ripetibile
Il pubblico ministero può nominare consulenti tecnici per accertamenti e operazioni tecniche (art. 359). Quando però gli accertamenti riguardano «persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione», deve avvisare senza ritardo la persona indagata, la persona offesa e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti; difensori e consulenti possono assistere al conferimento dell'incarico, partecipare agli accertamenti e formulare osservazioni e riserve (art. 360, commi 1 e 3).
La Cassazione ha considerato di regola ripetibile l'estrazione di dati: «L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48» (Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2015, n. 29061). Più di recente ha ribadito la ripetibilità delle operazioni di copia forense, salva una valutazione da fare in concreto (sez. I, 10 giugno 2021, n. 38909): quando nel caso specifico lo stato dei dati è soggetto a modificazione, valgono le garanzie dell'art. 360. Il ragionamento è che una copia fedele permette di ripetere le analisi; se l'accertamento è ripetibile, il pubblico ministero può procedere senza gli avvisi dell'art. 360.
Se il pubblico ministero procede a un accertamento non ripetibile nonostante la riserva di incidente probatorio formulata dalla persona indagata, fuori dal caso in cui l'accertamento, se differito, non potrebbe più essere utilmente compiuto, i risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento (art. 360, commi 4 e 5). La riserva perde efficacia se la richiesta di incidente probatorio non è presentata entro dieci giorni (art. 360, comma 4-bis).
Inutilizzabile o solo meno attendibile
La sentenza del 2015 precisa che la legge del 2008 «ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Cass. pen., sez. II, n. 29061/2015).
Un difetto nelle modalità di copia, quindi, non fa cadere automaticamente la prova: sposta la discussione sull'attendibilità, e il giudice deve valutare in concreto se i dati sono stati alterati e se quelli estratti corrispondono agli originali. Diverso è il caso in cui manchi il provvedimento che autorizza l'accesso ai contenuti: per la Cassazione la polizia non può accedere al contenuto del telefono prima dell'autorizzazione del pubblico ministero, neppure con il consenso della persona indagata (sez. VI, n. 1269/2025). Sull'uso delle chat come prova vedi Le chat WhatsApp come prova nel processo penale.
Che cosa può chiedere la difesa
- Un consulente tecnico. Ogni parte può nominare fino a due consulenti tecnici, che possono esporre al giudice il loro parere anche con memorie (art. 233, comma 1). Il ruolo del consulente è descritto in Il consulente della difesa e l'accesso ai dati.
- L'esame delle cose sequestrate. Su richiesta del difensore il consulente può essere autorizzato a esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano; prima dell'azione penale decide il pubblico ministero, e contro il rifiuto il difensore può proporre opposizione al giudice (art. 233, comma 1-bis).
- La partecipazione agli accertamenti non ripetibili. Ricevere l'avviso, assistere al conferimento dell'incarico, partecipare, formulare osservazioni e riserve, riservarsi di chiedere l'incidente probatorio (art. 360).
- La verifica della copia. Quando gli atti sono conoscibili, il consulente controlla i valori hash, gli strumenti usati e i verbali delle operazioni, e confronta i rapporti di estrazione con la copia.
- La restituzione. Del telefono e della copia integrale: vedi Quanto dura il sequestro e come riavere il telefono.
Casi frequenti
- «Hanno acceso il telefono e letto le chat prima di fare la copia.» La polizia deve adottare misure che impediscano l'alterazione dei dati e l'accesso (art. 354, comma 2) e, per la Cassazione, non può accedere al contenuto prima dell'autorizzazione del pubblico ministero (n. 1269/2025). Le conseguenze nel singolo procedimento le valuta il difensore.
- «Nel fascicolo non trovo l'hash: la copia è inutilizzabile?» Secondo la Cassazione non automaticamente: il giudice deve valutare in concreto se ci sono state alterazioni (n. 29061/2015).
- «Chi fa la copia?» In urgenza la polizia giudiziaria (art. 354, comma 2); oppure consulenti nominati dal pubblico ministero (art. 359), con le garanzie dell'art. 360 se l'accertamento non è ripetibile.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 233, 247, 254-bis, 259, 260, 352, 354, 359 e 360; legge 18 marzo 2008, n. 48. Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2015, n. 29061; Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 2 dicembre 2020), n. 34265; Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2021, n. 38909; Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1269. Verificato il 23 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
- Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
- La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.
La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.