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Il telefono sequestrato · Atto subito

Incidente stradale: quando sequestrano il telefono

Dopo un incidente con morti o feriti gravi, il telefono del conducente può diventare una prova: serve a capire se al momento dell'urto era in uso. Questa pagina spiega su quali norme si basa l'indagine, come si acquisiscono il telefono e i tabulati, quali limiti valgono e quali diritti hanno il conducente, le vittime e i loro familiari.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. L'omicidio stradale e le lesioni stradali gravi o gravissime (artt. 589-bis e 590-bis c.p.) puniscono chi cagiona per colpa la morte o le lesioni «con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». Una di queste norme è il divieto di usare il telefono alla guida quando obbliga a staccare le mani dal volante (art. 173, comma 2, del codice della strada).
  2. Per capire se il telefono era in uso al momento dell'urto si può sequestrare l'apparecchio (d'urgenza dalla polizia giudiziaria, con convalida del pubblico ministero, oppure con decreto motivato) e si possono chiedere all'operatore i tabulati.
  3. I tabulati si acquisiscono con decreto motivato del giudice, per reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; possono chiederli il pubblico ministero e i difensori dell'indagato e della persona offesa (art. 132 del Codice privacy).
  4. Il sequestro riguarda le cose pertinenti al reato necessarie per accertare i fatti; contro il sequestro si può chiedere il riesame entro dieci giorni, e il telefono va restituito quando non serve più come prova.
  5. Le vittime, e in caso di morte i prossimi congiunti o il convivente, possono presentare memorie, indicare prove, nominare un difensore e un consulente tecnico.

Perché il telefono interessa dopo un incidente

Il codice penale punisce con la reclusione da due a sette anni chi «cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (art. 589-bis c.p.). Per le lesioni personali cagionate allo stesso modo la pena è la reclusione da tre mesi a un anno se le lesioni sono gravi e da uno a tre anni se sono gravissime (art. 590-bis c.p.). Pene più alte sono previste, tra l'altro, per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta a stupefacenti, per forti eccessi di velocità, per il passaggio con il rosso e per la circolazione contromano.

L'uso del telefono non è tra queste ipotesi aggravate, ma è la violazione di una norma della circolazione e può quindi fondare la colpa. La norma è l'art. 173, comma 2, del codice della strada:

«È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore».

La stessa norma consente gli apparecchi a viva voce o con auricolare che non richiedono l'uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie. La violazione del divieto comporta, di per sé, una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro e la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi; se la stessa persona commette un'altra violazione nel corso di un biennio, la sanzione va da 350 a 1.400 euro e la sospensione da uno a tre mesi (art. 173, comma 3-bis).

Nel procedimento penale si deve accertare se la violazione ha avuto un ruolo nel causare l'evento: per questo l'orario di chiamate, messaggi e connessioni, confrontato con quello dell'urto, può diventare rilevante. La pena è diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (artt. 589-bis e 590-bis): la ricostruzione riguarda la condotta di tutti i coinvolti.

Il telefono e i tabulati: due strade diverse

Il telefono

Sul posto, se c'è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano e il pubblico ministero non può intervenire in tempo, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono gli accertamenti urgenti e, «se del caso», sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (art. 354, comma 2, c.p.p.). Per i dati informatici la stessa norma chiede misure che ne impediscano l'alterazione e, ove possibile, l'immediata duplicazione con una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale.

Il verbale di sequestro indica il motivo del provvedimento e ne va consegnata copia a chi ha subito il sequestro. Entro quarantotto ore il verbale va trasmesso al pubblico ministero, che nelle quarantotto ore successive convalida il sequestro con decreto motivato oppure dispone la restituzione (art. 355). Fuori dall'urgenza, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato «il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti» (art. 253). La copia forense, i tempi e la restituzione sono spiegati in Mi hanno sequestrato il telefono, La copia forense del telefono e Quanto dura il sequestro.

I tabulati

I tabulati sono i dati di traffico conservati dall'operatore: l'elenco delle chiamate in partenza e in arrivo e i dati del traffico telematico, cioè delle connessioni. Non contengono il contenuto delle comunicazioni e per ottenerli non serve il telefono. L'operatore conserva i dati di traffico telefonico per ventiquattro mesi e quelli di traffico telematico per dodici mesi dalla data della comunicazione; i dati delle chiamate senza risposta per trenta giorni (art. 132, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 196/2003).

Per acquisirli occorrono sufficienti indizi di un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (oppure di minaccia, molestia o disturbo gravi col mezzo del telefono) e un decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (art. 132, comma 3). L'omicidio stradale supera sempre questa soglia; per le lesioni stradali dipende dall'ipotesi contestata. Se c'è urgenza, il pubblico ministero dispone l'acquisizione con decreto motivato, che va comunicato al giudice entro quarantotto ore; il giudice decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive (comma 3-bis). I dati acquisiti in violazione dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati (comma 3-quater). Più dettagli in I tabulati: chi li chiede, quanto si conservano.

Per i dati conservati dai fornitori di app e di servizi online valgono regole in parte diverse: vedi I dati di WhatsApp e delle app e Cloud, backup e provider.

I limiti

Un telefono contiene molto più di ciò che serve a sapere se era in uso in un certo minuto. Tre punti fermi:

  • Pertinenza e necessità. Il sequestro probatorio riguarda le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti e richiede un decreto motivato (art. 253 c.p.p.). Contro il decreto, o contro la convalida del sequestro d'urgenza, si può chiedere il riesame, anche nel merito, entro dieci giorni (artt. 257, 324 e 355, comma 3). Sulla proporzione tra il sequestro e il reato vedi Tutto il telefono per un solo reato?
  • Il controllo di un giudice. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21, Landeck) ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione una normativa che consente l'accesso ai dati del telefono per i reati in generale, se definisce con precisione i reati, garantisce la proporzionalità e prevede, salvo urgenze debitamente comprovate, un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Un disegno di legge che affida al giudice il sequestro dei dispositivi, approvato dal Senato nel 2024, è ancora all'esame della Camera: vedi La riforma del sequestro degli smartphone.
  • Le chat sono corrispondenza anche dopo la lettura (Corte cost. 170/2023) e vanno acquisite con le forme del sequestro di corrispondenza (Cass. sez. IV, n. 31878/2025). Vedi Le chat sono corrispondenza?

Gli accertamenti tecnici

Se il pubblico ministero dispone un accertamento tecnico su cose il cui stato è soggetto a modificazione, avvisa senza ritardo l'indagato, la persona offesa e i difensori, che possono nominare consulenti tecnici, partecipare e formulare osservazioni e riserve (art. 360 c.p.p.). Quando l'estrazione dei dati da un telefono rientra in questa ipotesi è spiegato in La copia forense del telefono.

Se sei il conducente

  • Hai diritto alla copia del verbale di sequestro (artt. 258, comma 3, e 355, comma 1) e, se il sequestro è disposto con decreto, alla copia del decreto se sei presente (art. 253, comma 4).
  • Puoi chiedere il riesame entro dieci giorni dalla notifica del decreto di convalida o dalla data in cui hai avuto conoscenza del sequestro (artt. 355, comma 3, e 324).
  • Puoi chiedere la restituzione, dovuta quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova (art. 262, comma 1). Durante le indagini decide il pubblico ministero con decreto motivato; se respinge la richiesta si può proporre opposizione al giudice (art. 263, commi 4 e 5).
  • Sul codice di sblocco vedi Devo dare il PIN? Codice, impronta, volto.

Se sei la vittima o un suo familiare

  • La persona offesa può presentare memorie e indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento, tranne che nel giudizio di cassazione (art. 90, comma 1, c.p.p.). Se è deceduta in conseguenza del reato, i suoi diritti sono esercitati dai prossimi congiunti o dalla persona a lei legata da relazione affettiva e stabilmente convivente (art. 90, comma 3).
  • Può nominare un difensore e deve essere informata della possibilità del patrocinio a spese dello Stato (art. 101); dal primo contatto con l'autorità riceve le informazioni dell'art. 90-bis, tra cui quelle sul risarcimento dei danni e sui servizi di assistenza alle vittime.
  • Il suo difensore può chiedere al giudice l'acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3, Codice privacy) e va avvisato degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).
  • Le lesioni stradali sono punibili a querela della persona offesa se non ricorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis c.p.

Come trovare un difensore o chiedere il patrocinio a spese dello Stato: Dove chiedere aiuto.

Casi frequenti

  • «Avevo il telefono in vivavoce: era vietato?» L'art. 173 del codice della strada consente gli apparecchi a viva voce o con auricolare che non richiedono l'uso delle mani, se il conducente ha adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie; vieta l'uso che comporta, anche solo per un momento, l'allontanamento delle mani dal volante.
  • «Mi hanno fatto la multa per il telefono: vuol dire che l'incidente è colpa mia?» Sono piani diversi: la sanzione dell'art. 173 riguarda l'uso vietato del telefono; il reato richiede che la morte o le lesioni siano state cagionate per colpa con violazione delle norme sulla circolazione, ed è questo che il procedimento deve accertare.
  • «Possono prendere il telefono anche a chi non è indagato?» L'art. 253 parla di cose pertinenti al reato, senza limitarle a quelle dell'indagato: vedi Il telefono della persona offesa o del testimone.
  • «I tabulati dimostrano che stavo scrivendo?» Registrano il traffico, non chi teneva in mano il telefono né come veniva usato: si leggono insieme agli altri elementi raccolti.

Fonti

Codice penale, artt. 589-bis e 590-bis; codice della strada (d.lgs. 285/1992), art. 173, commi 2 e 3-bis; codice di procedura penale, artt. 90, 90-bis, 101, 253, 257, 258, 260, 262, 263, 324, 354, 355, 360; d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 132; Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-548/21, Landeck; Corte costituzionale, sentenza n. 170/2023; Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 31878/2025. Testi normativi vigenti letti su normattiva. Verificato il 23 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
  • Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
  • La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.

La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.