Intercettazioni, captatore, tabulati · Procedura
Quando si scopre di essere stati intercettati
Un'intercettazione, per definizione, avviene a tua insaputa. La legge fissa però i momenti in cui verbali e registrazioni vengono depositati e la difesa può esaminarli, ascoltarli e chiederne copia. Qui trovi quali sono, che cosa si può fare in ciascuno e che fine fanno le conversazioni che non servono al processo. È una pagina di procedura: il sito non tratta come accorgersi di un'intercettazione in corso.
In breve
- Verbali e registrazioni vanno depositati entro cinque giorni dalla fine delle operazioni, insieme ai decreti (art. 268, comma 4, c.p.p.); se il deposito può pregiudicare gravemente le indagini, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarlo, ma non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 5).
- Al deposito i difensori ricevono un avviso: possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni per via telematica; poi il giudice acquisisce le conversazioni indicate dalle parti che non appaiono irrilevanti e stralcia quelle inutilizzabili (comma 6).
- Se il deposito non c'è stato prima, arriva con l'avviso di conclusione delle indagini: venti giorni per indicare le registrazioni rilevanti di cui si chiede copia (art. 415-bis, comma 2-bis). Regole analoghe valgono per il giudizio immediato (art. 454, comma 2-bis).
- Se viene disposta una misura cautelare, il difensore può esaminare e copiare i verbali delle conversazioni usate e ha diritto alla copia delle registrazioni (art. 293, comma 3).
- Tutto resta nell'archivio riservato della procura fino alla sentenza definitiva; chi vi ha interesse può chiederne la distruzione quando non serve al procedimento (art. 269).
Perché lo si scopre dopo
L'intercettazione è, per definizione, l'«apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso» (Cass. SU n. 36747/2003, richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023). Mentre le operazioni sono in corso nessuno viene avvisato. Il codice, però, stabilisce quando i risultati devono uscire dall'archivio della procura e diventare conoscibili dalla difesa. Che cosa si può intercettare, e come, lo spiegano le pagine Si possono intercettare WhatsApp e le app cifrate? e Il captatore informatico.
C'è poi una strada indiretta, che non riguarda le intercettazioni ma il procedimento: chi vuole sapere se è iscritto nel registro delle notizie di reato può chiederlo alla procura, che comunica le iscrizioni alla persona a cui il reato è attribuito, alla persona offesa e ai loro difensori (art. 335, comma 3). La comunicazione è esclusa per i delitti dell'art. 407, comma 2, lettera a), e il pubblico ministero può disporre il segreto sulle iscrizioni per non più di tre mesi, senza rinnovo (comma 3-bis).
I momenti in cui gli atti vengono depositati
- Il deposito dopo le operazioni. I verbali e le registrazioni sono trasmessi subito al pubblico ministero per l'archivio, ed entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni sono depositati nell'archivio insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione (art. 268, comma 4). Il giudice può autorizzare un ritardo, «non oltre la chiusura delle indagini preliminari», se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini (comma 5).
- La misura cautelare. Se il pubblico ministero chiede una misura cautelare, presenta al giudice i verbali delle conversazioni rilevanti (art. 291, comma 1). Dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza, gli atti sono depositati e il difensore «ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate» e, in ogni caso, alla trasposizione delle registrazioni su un supporto idoneo (art. 293, comma 3). Già nel 2008 la Corte costituzionale aveva riconosciuto al difensore il diritto di ottenere la copia delle registrazioni usate per la misura, anche se non depositate (sentenza n. 336 del 2008). Sul riesame vedi Chat criptate e misure cautelari.
- L'avviso di conclusione delle indagini. Se non si è proceduto al deposito dell'art. 268, l'avviso dell'art. 415-bis avverte che l'indagato e il difensore possono esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi informatici, e ottenere copia di quelli che il pubblico ministero indica come rilevanti. Entro venti giorni il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni che ritiene rilevanti e di cui chiede copia; decide il pubblico ministero con decreto motivato, e contro il rigetto ci si rivolge al giudice (comma 2-bis).
- Il giudizio immediato. Se il pubblico ministero chiede il giudizio immediato senza aver depositato le intercettazioni, deposita con la richiesta l'elenco di quelle rilevanti; il difensore ha quindici giorni dalla notifica del decreto e della richiesta (art. 456, comma 4), prorogabili di dieci, per indicare le ulteriori registrazioni di cui chiede copia (art. 454, comma 2-bis).
- Un altro procedimento. Se le intercettazioni sono usate in un procedimento diverso, verbali e registrazioni sono depositati presso l'autorità che procede, con le stesse garanzie dell'art. 268; pubblico ministero e difensori possono esaminare anche quelli depositati nel procedimento d'origine (art. 270, commi 2 e 3).
Che cosa può fare la difesa
Con il deposito si apre l'accesso all'archivio: al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti è consentito accedere e ascoltare le conversazioni registrate (art. 269, comma 1). I difensori ascoltano con gli apparecchi dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando sono stati acquisiti secondo gli artt. 268, 415-bis e 454; ogni accesso e ogni copia sono annotati in un registro informatico con data, ora e atti consultati o consegnati (art. 89-bis disp. att. c.p.p., commi 3 e 4).
Poi viene la selezione. Scaduto il termine fissato per l'esame, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi indicati dalle parti che non appaiano irrilevanti, e procede anche d'ufficio allo stralcio di quelle di cui è vietato l'uso e di quelle che riguardano categorie particolari di dati personali o persone diverse dalle parti, salvo che ne sia dimostrata la rilevanza; pubblico ministero e difensori possono partecipare allo stralcio e devono essere avvisati almeno ventiquattro ore prima (art. 268, comma 6).
Infine la trascrizione. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire con le forme e le garanzie della perizia; con il consenso delle parti possono essere usate le trascrizioni della polizia giudiziaria, ma in caso di contestazioni si torna alla perizia (comma 7). I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni, far trasferire le registrazioni su supporto idoneo e, per i flussi informatici, chiederne copia o la stampa (comma 8). Per le verifiche tecniche la difesa può farsi assistere da un consulente: vedi Il consulente della difesa e l'accesso ai dati.
Le conversazioni che non servono
Nei verbali si trascrive, anche sommariamente, «soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine»; quello irrilevante non si trascrive neppure in sintesi, e al suo posto compare la dicitura «La conversazione omessa non è utile alle indagini» (art. 268, comma 2). Il pubblico ministero vigila perché nei verbali non finiscano espressioni lesive della reputazione, fatti della vita privata o dati che permettono di identificare persone diverse dalle parti, salvo che siano rilevanti (comma 2-bis). Le conversazioni con il difensore non si possono intercettare; se vengono comunque captate, il contenuto non si trascrive e il verbale indica solo data, ora e dispositivo (art. 103, commi 5 e 7).
Tutto il materiale resta integralmente nell'archivio tenuto sotto la direzione del Procuratore della Repubblica; restano coperti da segreto tutti i verbali e le registrazioni tranne quelli acquisiti al fascicolo o comunque utilizzati nelle indagini preliminari (art. 269, comma 1), e l'archivio deve garantire la segretezza delle intercettazioni non necessarie, irrilevanti, inutilizzabili o riguardanti categorie particolari di dati personali o persone diverse dalle parti (art. 89-bis disp. att., comma 2). Le registrazioni si conservano fino alla sentenza non più impugnabile, ma gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione; la distruzione avviene sotto il suo controllo e se ne redige verbale (art. 269, commi 2 e 3). Le intercettazioni inutilizzabili vanno distrutte in ogni stato e grado, salvo che costituiscano corpo del reato (art. 271, comma 3).
Se sei stato intercettato ma non sei indagato
L'avviso del deposito va ai difensori delle parti (art. 268, comma 6): chi è stato intercettato senza essere parte del procedimento, per esempio perché parlava con la persona intercettata, non riceve quell'avviso. La legge lo tutela in altro modo: i verbali non devono contenere dati che lo identifichino, salvo che siano rilevanti (art. 268, comma 2-bis); nella richiesta di misura cautelare si riportano solo i brani essenziali, senza i dati personali di chi non è parte, salvo che sia indispensabile (art. 291, comma 1-ter); le conversazioni che lo riguardano vengono stralciate se non ne è dimostrata la rilevanza (art. 268, comma 6); come interessato può chiedere la distruzione della documentazione non necessaria (art. 269, comma 2). Ed è sempre vietato pubblicare, anche in parte, il contenuto delle intercettazioni che il giudice non ha riprodotto nella motivazione di un provvedimento o che non sono state utilizzate nel dibattimento (art. 114, comma 2-bis).
Casi frequenti
- «Il pubblico ministero ha indicato solo le conversazioni che gli servono: e le altre?» Con l'avviso di conclusione delle indagini il difensore può esaminare gli atti depositati relativi alle intercettazioni e ascoltare le registrazioni; la copia riguarda quelle indicate come rilevanti dal pubblico ministero, ma entro venti giorni il difensore può chiedere copia di ulteriori registrazioni che ritiene rilevanti (art. 415-bis, comma 2-bis). Nei verbali va riportato anche il contenuto rilevante a favore dell'indagato (art. 268, comma 2).
- «Quanto resta conservata una registrazione?» Fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione, salvo distruzione disposta dal giudice (art. 269, comma 2).
- «Hanno registrato una mia telefonata con l'avvocato: che cosa succede?» La legge vieta di intercettare le comunicazioni tra difensore e assistito; se vengono comunque captate, il contenuto non si trascrive e i risultati non si possono usare (art. 103, commi 5 e 7).
- «Hanno anche acquisito i tabulati o i dati delle app: come lo scopro?» Quegli atti fanno parte della documentazione delle indagini, che con l'avviso di conclusione viene depositata e si può esaminare e copiare (art. 415-bis, comma 2). Le regole sono nelle pagine I tabulati e I dati di WhatsApp e delle app; per trovare un difensore, anche d'ufficio, vedi Dove chiedere aiuto.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 103, commi 5 e 7, 114, comma 2-bis, 268, 269, 270, 271, comma 3, 291, 293, comma 3, 335, 415-bis, 454, comma 2-bis, 456, comma 4. Norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), art. 89-bis. Corte costituzionale, sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 336 (come riportata nel testo vigente dell'art. 268 c.p.p. su normattiva.it). Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 2023, n. 170. Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 36747 del 2003 (come richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023). Verificato il 23 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
- Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
- La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.
La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.