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Il telefono sequestrato · Procedura

Quanto dura il sequestro e come riavere il telefono

La legge non indica un numero di mesi: il sequestro probatorio dura finché il telefono serve come prova. Qui trovi quando va restituito, perché si può restituire il telefono tenendo una copia dei dati, come si chiede la restituzione, i termini del riesame e che cosa succede dopo l'archiviazione o la sentenza.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Il codice non fissa una durata massima del sequestro probatorio: le cose sequestrate si restituiscono a chi ne abbia diritto «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova», anche prima della sentenza (art. 262, comma 1, c.p.p.).
  2. L'autorità può estrarre copia e restituire l'originale (art. 258, comma 1). Per i dispositivi la Cassazione descrive proprio questo percorso: copia integrale, restituzione del telefono, selezione dei dati, restituzione della copia integrale (sez. VI, n. 34265/2020).
  3. Durante le indagini sulla restituzione decide il pubblico ministero con decreto motivato; contro il rifiuto si può fare opposizione al giudice (art. 263, commi 4 e 5).
  4. Il riesame si chiede entro dieci giorni dall'esecuzione del sequestro o da quando se ne è avuta conoscenza, e il tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (art. 324, commi 1 e 5).
  5. Dopo la sentenza definitiva il telefono torna a chi ne ha diritto, salvo confisca (art. 262, comma 4); decide il giudice dell'esecuzione (art. 263, comma 6).

Perché non c'è una data di scadenza

L'articolo intitolato «Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate» (art. 262 c.p.p.) non indica un termine in giorni o in mesi. Stabilisce che le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova», e che questo può avvenire «anche prima della sentenza» (comma 1). Nel sequestro probatorio, quindi, la durata dipende dall'uso del telefono come prova: finché serve il vincolo può restare, quando non serve più il telefono va restituito. Se occorre, l'autorità può imporre di ripresentarlo a ogni richiesta, anche con una cauzione (stesso comma).

Questo non significa che il tempo sia libero. La Cassazione ha affermato che il vincolo su un dispositivo deve essere commisurato fin dall'inizio, anche sul piano temporale, alla necessità di estrarre dati individuati (sez. VI, n. 6623/2021), e che il decreto deve indicare tempi ragionevoli per la selezione dei dati, con restituzione di quelli non rilevanti (sez. II, n. 16495/2026). Il dettaglio è in Tutto il telefono per un solo reato? I limiti.

La restituzione può non arrivare anche quando la prova non serve più: se il giudice, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, mantiene il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 (art. 262, comma 2), o se lo mantiene a fini preventivi (art. 262, comma 3). Il sequestro preventivo segue una logica propria: dura finché c'è il pericolo che lo giustifica e va revocato quando risultano mancanti le condizioni, «anche per fatti sopravvenuti» (art. 321, comma 3).

Il telefono torna, la copia resta

L'autorità giudiziaria «può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali» (art. 258, comma 1). Per i dati la copia va fatta su adeguati supporti, «mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità» (art. 260, comma 2): è la copia forense.

Per i dispositivi la Cassazione ha descritto tre passaggi. Prima si crea una copia integrale del contenuto, che permette di restituire il telefono a chi ne ha diritto; poi si analizza la copia per selezionare i dati pertinenti al reato; infine la copia integrale, che la Corte chiama «copia mezzo», va restituita, perché di per sé non è una cosa pertinente al reato ma «un insieme di dati indistinti e magmatici». Il pubblico ministero può trattenerla solo per il tempo strettamente necessario alla selezione (Cass. pen., sez. VI, n. 34265/2020).

Per questo la restituzione del telefono non chiude la questione. Le Sezioni Unite hanno ammesso il ricorso contro il sequestro di un computer restituito dopo la copia dei dati, quando chi ricorre fa valere un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati (Cass. pen., SU, 20 luglio 2017, n. 40963). Nel 2026 la Cassazione ha ribadito che la restituzione degli smartphone non elimina l'interesse a impugnare quando l'autorità trattiene la copia forense (sez. II, n. 16495/2026).

Se nel frattempo ti servono documenti rimasti sotto sequestro, il codice prevede che, quando il sequestro è mantenuto, l'autorità possa autorizzare il rilascio gratuito di copia autentica a chi li deteneva legittimamente (art. 258, comma 1).

Come si chiede la restituzione

  1. La richiesta al pubblico ministero. Nel corso delle indagini preliminari sulla restituzione il pubblico ministero «provvede con decreto motivato» (art. 263, comma 4). L'art. 263 non fissa un termine entro cui chiederla.
  2. L'opposizione. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la richiesta, gli interessati possono proporre opposizione; il giudice decide in camera di consiglio con le forme dell'art. 127 (art. 263, comma 5).
  3. Il giudice. Fuori dalle indagini la restituzione è disposta dal giudice con ordinanza, se non c'è dubbio sull'appartenenza (art. 263, comma 1). Se il telefono è stato sequestrato presso un terzo, il terzo deve essere sentito (comma 2); se c'è controversia sulla proprietà decide il giudice civile e intanto il sequestro resta (comma 3).
  4. Dopo la sentenza definitiva. Provvede il giudice dell'esecuzione (art. 263, comma 6; art. 676).

Il riesame: dieci giorni per chiederlo, dieci per decidere

Il riesame è il controllo del tribunale sul decreto di sequestro, «anche nel merito» (art. 257, comma 1). Possono chiederlo l'imputato, e quindi anche la persona indagata (art. 61), la persona alla quale il telefono è stato sequestrato e quella che avrebbe diritto alla sua restituzione; contro il sequestro della polizia convalidato dal pubblico ministero la richiesta riguarda il decreto di convalida e può proporla anche il difensore (art. 355, comma 3).

PassaggioTermineNorma
Richiesta di riesameDieci giorni dall'esecuzione del sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenzaArt. 324, comma 1
Richiesta contro la convalida del sequestro della poliziaDieci giorni dalla notifica del decreto di convalida o dalla diversa data di conoscenza del sequestroArt. 355, comma 3
Trasmissione degli atti al tribunaleEntro il giorno successivo all'avviso della cancelleriaArt. 324, comma 3
Avviso dell'udienzaAlmeno tre giorni primaArt. 324, comma 6
DecisioneEntro dieci giorni dalla ricezione degli attiArt. 324, comma 5

La richiesta si presenta nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, con le forme dell'art. 582 (art. 324, commi 1, 2 e 5). I motivi si possono indicare con la richiesta e anche davanti al tribunale, prima della discussione (art. 324, comma 4). Si applicano le regole dell'art. 309, commi 9, 9-bis e 10, sui termini per decidere e per depositare la decisione e sulle conseguenze del loro mancato rispetto; la revoca del sequestro può essere anche parziale (art. 324, comma 7).

La richiesta di riesame non sospende il sequestro (art. 257, comma 2). Per il sequestro preventivo le regole sono analoghe (art. 322) e contro le ordinanze successive in materia c'è l'appello (art. 322-bis).

Dopo l'archiviazione o la sentenza

Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, «salvo che sia disposta la confisca» (art. 262, comma 4). In caso di condanna il giudice «può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» (art. 240, primo comma, c.p.); per alcuni reati informatici, tra cui l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e la frode informatica (art. 640-ter c.p.), la confisca degli strumenti informatici usati è sempre ordinata, salvo che appartengano a una persona estranea al reato (art. 240, secondo comma, n. 1-bis, e terzo comma, c.p.).

L'archiviazione chiude il procedimento senza una sentenza. Le norme che la disciplinano (artt. 408-411 c.p.p.) non parlano della restituzione delle cose sequestrate: vale la regola generale dell'art. 262, comma 1, per cui ciò che non serve più come prova va restituito a chi ne ha diritto. Restano confiscabili anche senza condanna le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (art. 240, secondo comma, n. 2, c.p.).

Casi frequenti

  • «Sono passati mesi e nessuno mi dice niente.» Il codice non prevede una restituzione automatica a scadenza: la restituzione si chiede al pubblico ministero e, se viene negata, si propone opposizione al giudice (art. 263, commi 4 e 5).
  • «Mi hanno ridato il telefono ma hanno tenuto la copia.» L'interesse a contestare il sequestro resta se si fa valere l'interesse alla disponibilità esclusiva dei dati (Cass. pen., SU, n. 40963/2017; sez. II, n. 16495/2026). Sulla sorte dei dati estranei al reato vedi I limiti del sequestro.
  • «Se non do il PIN me lo tengono più a lungo?» Nessuna norma collega la durata del sequestro alla consegna del codice: il criterio resta la necessità di prova (art. 262, comma 1). Sul codice vedi Devo dare il PIN?.
  • «Il telefono è di un'altra persona.» La restituzione spetta a chi ne abbia diritto (art. 262, comma 1); se è stato sequestrato presso un terzo, la restituzione ad altri non può essere ordinata senza sentirlo (art. 263, comma 2).
  • «Stanno cambiando le regole?» Alla data di verifica non esiste un articolo del codice dedicato al sequestro dei dispositivi; la proposta è in La riforma del sequestro degli smartphone.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 61, 127, 257, 258, 260, 262, 263, 309, 321, 322, 322-bis, 324, 355, 408-411 e 676; codice penale, art. 240. Cass. pen., Sezioni Unite, 20 luglio 2017, n. 40963; Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 2 dicembre 2020), n. 34265; Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 2020 (dep. 19 febbraio 2021), n. 6623; Cass. pen., sez. II, n. 16495 del 2026. Verificato il 23 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
  • Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
  • La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.

La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.