Il telefono sequestrato · Difesa
Tutto il telefono per un solo reato? I limiti
Un telefono contiene anni di messaggi, foto e spostamenti, molti dei quali estranei al fatto per cui si procede. Qui trovi i limiti che la Cassazione ha ricavato dal principio di proporzionalità, che cosa deve indicare il decreto, che fine devono fare i dati che non servono e che cosa ha detto la Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2024.
In breve
- Il codice non dice quanta parte del telefono si possa prendere né per quanto tempo: il limite viene dal principio di proporzionalità, che la Cassazione applica al sequestro dei dispositivi.
- Il decreto deve spiegare perché serve un sequestro esteso a tutto il dispositivo oppure indicare le informazioni cercate, precisare i criteri di selezione e l'arco temporale dei dati e indicare tempi ragionevoli per la selezione (Cass. pen., sez. II, n. 16495/2026). Un decreto omnicomprensivo privo di queste indicazioni è stato ritenuto illegittimo (sez. VI, n. 6623/2021).
- La copia integrale è una «copia mezzo»: dopo la selezione dei dati pertinenti va restituita, e il pubblico ministero può trattenerla solo per il tempo strettamente necessario (sez. VI, n. 34265/2020).
- I limiti si fanno valere con il riesame, anche dopo la restituzione del telefono se l'autorità tiene la copia dei dati (Sezioni Unite, n. 40963/2017; sez. II, n. 16495/2026).
- Per la Corte di giustizia UE l'accesso ai dati di un telefono richiede una legge precisa, il rispetto della proporzionalità e, salvo urgenza, un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (sentenza Landeck, C-548/21).
Perché il problema esiste
Il codice consente il sequestro del corpo del reato e «delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti» (art. 253, comma 1, c.p.p.). Sono regole pensate per le cose, ma un telefono non è una cosa qualsiasi. La Corte di giustizia dell'Unione europea lo ha detto così: l'accesso ai dati di un telefono «può consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata della persona interessata, quali le sue abitudini di vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di tale persona e gli ambienti sociali da essa frequentati» (sentenza Landeck, punto 93).
Il sequestro del telefono intero, quindi, porta con sé molto più di quanto serve ad accertare un fatto. Il codice non stabilisce quanta parte dei dati si possa acquisire, né per quanto tempo si possa trattenere la copia: in assenza di una disciplina specifica, i criteri li ha costruiti la giurisprudenza, a partire dalla motivazione del decreto e dal principio di proporzionalità. Alla data di verifica il codice non contiene un articolo dedicato al sequestro dei dispositivi; la proposta di introdurlo è descritta in La riforma del sequestro degli smartphone.
Che cosa deve indicare il decreto
| Elemento | Che cosa chiede la Cassazione | Sentenze |
|---|---|---|
| Estensione | Spiegare perché serve un sequestro esteso e omnicomprensivo, oppure indicare le specifiche informazioni cercate | Sez. II, n. 16495/2026 |
| Criteri di selezione | Precisare i criteri per selezionare il materiale informatico; senza un criterio di selezione il vincolo è sproporzionato | Sez. II, n. 16495/2026; sez. VI, n. 6623/2021 |
| Arco temporale | Indicare il periodo a cui si riferiscono i dati da cercare, giustificando l'eventuale estensione oltre il periodo del fatto contestato | Sez. II, n. 16495/2026 |
| Tempi | Indicare tempi ragionevoli per la selezione, con restituzione dei dati non rilevanti | Sez. II, n. 16495/2026; sez. VI, n. 34265/2020 |
Nel caso deciso nel 2026 il tribunale del riesame aveva ritenuto sufficiente il termine di trenta giorni assegnato al tecnico per le operazioni. La Cassazione ha annullato con rinvio, chiedendo di verificare se il decreto motivasse sull'arco temporale dei dati da acquisire, in relazione all'imputazione provvisoria e al tempo del reato contestato: il termine dato al consulente dice quanto durano le operazioni, non quali dati si possono cercare (sez. II, n. 16495/2026).
Già nel 2021 la Cassazione aveva ritenuto illegittimo un decreto di acquisizione omnicomprensivo, privo di indicazioni sul tipo di dati acquisibili e sul significato probatorio che se ne voleva ricavare, affermando che il vincolo va commisurato fin dall'inizio, anche sul piano temporale, ai dati da estrarre e accompagnato da un criterio di selezione (sez. VI, n. 6623/2021). Quella sentenza si colloca tra le pronunce che censurano l'uso del sequestro di dati come strumento per cercare notizie di reato nuove.
La selezione dei dati e la sorte di quelli estranei
Nel 2020 la Cassazione ha descritto il percorso corretto quando si prendono fisicamente le memorie: si crea una copia integrale per poter restituire il dispositivo, si analizza la copia per selezionare i dati pertinenti al reato, poi si restituisce la copia integrale, detta «copia mezzo» perché è solo «un insieme di dati indistinti e magmatici». La copia integrale si può trattenere soltanto per il tempo strettamente necessario alla selezione, e l'ufficio deve organizzarsi per farla nel più breve tempo possibile (sez. VI, n. 34265/2020).
I dati selezionati restano agli atti come prova. Per gli altri la giurisprudenza citata parla di restituzione della copia integrale; nella riflessione giuridica si sostiene anche che i dati irrilevanti, una volta individuati quelli pertinenti, vadano restituiti, cancellati o comunque sottratti alla consultazione. Per la corrispondenza il codice ha una regola espressa: le carte e i documenti che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile «sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati» (art. 254, comma 3). Sui messaggi come corrispondenza vedi Le chat sono corrispondenza?.
Come si fanno valere i limiti
- Il riesame. Si chiede entro dieci giorni (artt. 257 e 324; art. 355, comma 3, per il sequestro della polizia convalidato). Il tribunale controlla la motivazione del decreto anche nel merito, e la revoca del sequestro può essere parziale (art. 324, comma 7).
- Dopo la restituzione del telefono. L'interesse a impugnare resta se l'autorità trattiene la copia e chi ricorre fa valere un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati (Cass. pen., Sezioni Unite, 20 luglio 2017, n. 40963; sez. II, n. 16495/2026).
- La richiesta di restituzione. Si presenta al pubblico ministero, con opposizione al giudice se viene respinta (art. 263, commi 4 e 5): vedi Quanto dura il sequestro e come riavere il telefono.
- Le modalità della copia. Come si verifica che la copia sia fedele è spiegato in La copia forense del telefono.
La sentenza Landeck della Corte di giustizia (2024)
Il caso veniva dall'Austria. Durante un controllo antidroga la dogana aveva sequestrato un pacco con 85 grammi di cannabis indirizzato a un uomo; la polizia, dopo che lui aveva rifiutato di dare accesso ai dati del telefono, glielo aveva sequestrato e aveva tentato due volte di sbloccarlo, di propria iniziativa, senza autorizzazione del pubblico ministero o di un giudice e senza informarlo (punti 20-25). La Grande Sezione, con sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21), ha stabilito che:
- anche il solo tentativo di accedere ai dati di un telefono è un trattamento soggetto alla direttiva (UE) 2016/680 sui dati trattati dalle autorità a fini penali (punto 77);
- l'accesso a questi dati è un'ingerenza nella vita privata e nella protezione dei dati da considerare «grave, se non addirittura particolarmente grave» (punto 95);
- la gravità del reato è uno dei parametri centrali della proporzionalità, ma riservare l'accesso ai soli reati gravi non è imposto; spetta al legislatore nazionale definire in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati (punti 96-99);
- salvo casi di urgenza debitamente comprovati, l'accesso deve essere preceduto dal controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che deve poterlo rifiutare o limitare se sproporzionato; in urgenza il controllo deve avvenire in tempi brevi (punti 102-105);
- l'accesso al contenuto delle comunicazioni o a dati sensibili va rifiutato o limitato se, tenuto conto della gravità del reato e delle esigenze dell'indagine, non appare giustificato (punto 106);
- la persona deve essere informata dei motivi dell'autorizzazione non appena ciò non rischia più di compromettere le indagini (dispositivo, punto 2).
La sentenza interpreta il diritto dell'Unione su domande di un giudice austriaco e non si pronuncia sul sistema italiano, in cui il sequestro probatorio è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria e, durante le indagini, del pubblico ministero. Il rapporto tra questa sentenza e le regole italiane è discusso anche a proposito della proposta di riforma: vedi La riforma del sequestro degli smartphone.
Casi frequenti
- «Indagano su un fatto di un mese fa: possono leggere messaggi di anni prima?» Per la Cassazione il decreto deve indicare l'arco temporale dei dati e giustificare l'eventuale estensione oltre il periodo del fatto contestato; il controllo spetta al tribunale del riesame (sez. II, n. 16495/2026).
- «Il decreto dice solo: tutto il contenuto del telefono.» Un decreto omnicomprensivo senza indicazioni sui dati cercati e sul loro significato probatorio è stato ritenuto illegittimo (sez. VI, n. 6623/2021); lo strumento per farlo valere è il riesame.
- «Nel telefono ci sono dati di altre persone: familiari, clienti, pazienti.» La Corte di giustizia ha ricordato che un telefono può contenere dati particolarmente sensibili e che l'accesso a comunicazioni e dati sensibili va limitato se non giustificato (Landeck, punti 94 e 106). Se il telefono è della persona offesa o di un testimone vedi Il telefono della persona offesa o del testimone.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 253, 254, 257, 263, 324 e 355. Cass. pen., Sezioni Unite, 20 luglio 2017, n. 40963; Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 2 dicembre 2020), n. 34265; Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 2020 (dep. 19 febbraio 2021), n. 6623; Cass. pen., sez. II, n. 16495 del 2026. Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21, Landeck (direttiva (UE) 2016/680). Verificato il 23 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
- Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
- La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.
La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.