Chat criptate nel processo · Procedura
Chat criptate e misure cautelari
Molti procedimenti sulle chat criptate cominciano con un'ordinanza di custodia cautelare, e quasi tutta la giurisprudenza su Sky ECC nasce da ricorsi contro decisioni del riesame. Qui trovi le regole sui gravi indizi, i tempi e gli atti del riesame, i limiti del ricorso per cassazione e che cosa è stato contestato in quella sede, con gli esiti.
In breve
- Nessuno può essere sottoposto a misura cautelare senza «gravi indizi di colpevolezza» (art. 273 c.p.p.); le intercettazioni inutilizzabili non possono fondarli (comma 1-bis, che richiama l'art. 271, comma 1).
- La legge non chiede riscontri esterni alle chat. In sede cautelare basta un «giudizio di qualificata probabilità» (Cass. I, 33327/2026); nei casi letti per questa pagina, però, le chat erano sempre accompagnate da altri elementi.
- Riesame: richiesta entro dieci giorni; atti al tribunale entro cinque giorni; decisione entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti la misura perde efficacia (art. 309).
- Il riesame decide sugli atti: non ha poteri istruttori sui fatti dell'imputazione, quindi non dispone perizie sulla decriptazione (Sezioni Unite, sentenza 23756/2024).
- In Cassazione (art. 311) si controllano la legge e la logica della motivazione. Le Sezioni Unite e le decisioni successive lette per questa pagina hanno respinto i ricorsi sulle chat, con un'eccezione: un annullamento con rinvio per un accertamento mancato (Cass. I, 13535/2024).
Che cosa chiede la legge: i gravi indizi
«Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.»
È l'art. 273, comma 1. Il comma 1-bis stabilisce che nella valutazione dei gravi indizi si applicano gli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1: non il comma 2 dell'art. 192 sugli indizi «gravi, precisi e concordanti». La Cassazione ripete che, in sede cautelare, è sufficiente un elemento idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità» sulla responsabilità e che gli indizi non vanno valutati con gli stessi criteri del giudizio di merito (Cass. I, 33327/2026).
L'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, «l'esposizione e l'autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e degli indizi, con gli elementi di fatto da cui sono desunti, «tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato», e i motivi per cui sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa (art. 292, comma 2, lettere c e c-bis). Delle comunicazioni intercettate si riproducono solo i brani essenziali (comma 2-quater). Le esigenze cautelari richiedono un pericolo concreto e attuale; per il pericolo di fuga e di reiterazione la legge precisa che non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato (art. 274).
Bastano le chat da sole?
Nessuna norma impone riscontri esterni alle chat per disporre una misura. Nelle decisioni verificate, però, le chat non erano mai l'unico elemento:
- nei due casi delle Sezioni Unite il riesame aveva richiamato «anche» le comunicazioni Sky ECC tra gli elementi indiziari;
- nel caso della sentenza 13535/2024 le chat avevano «rilievo fondamentale», insieme a intercettazioni di altri procedimenti, rilievi tecnici, immagini delle telecamere e sommarie informazioni;
- nel caso della sentenza 33327/2026 alle chat si aggiungevano gli elementi di identificazione, un arsenale sequestrato con armi simili a quelle fotografate nelle chat, impronte digitali, dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni di un altro procedimento.
Le Sezioni Unite, esaminando le autorizzazioni francesi, hanno scritto che il ricorso a Sky ECC «costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti» per i reati per cui procedeva l'autorità francese (traffico di stupefacenti e reati legati alla crittografia non autorizzata). L'affermazione serve a giustificare le intercettazioni disposte in Francia; per la misura cautelare servono comunque gravi indizi sul fatto contestato alla singola persona, a cominciare da chi usava il dispositivo (vedi Chi scriveva davvero).
Il significato dei messaggi, spesso in gergo, è una questione di merito: le Sezioni Unite (sentenza 23755/2024) hanno dichiarato non consentita in Cassazione la «mera prospettazione di una interpretazione alternativa degli elementi acquisiti».
Il riesame: tempi, atti, poteri
- Il termine. La richiesta si propone entro dieci giorni dall'esecuzione o notificazione dell'ordinanza; il difensore ha dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito (art. 309, commi 1 e 3). Con la richiesta si possono enunciare i motivi, e nuovi motivi si possono aggiungere in udienza prima della discussione (comma 6).
- Gli atti. L'autorità procedente trasmette al tribunale gli atti presentati con la richiesta di misura e gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno (comma 5). Fino all'udienza gli atti restano in cancelleria e il difensore può esaminarli ed estrarne copia (comma 8). Già con il deposito dell'ordinanza eseguita il difensore ha diritto alla copia dei verbali delle comunicazioni intercettate e alla trasposizione delle registrazioni (art. 293, comma 3).
- La decisione. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale annulla, riforma o conferma, anche per motivi diversi da quelli enunciati; annulla se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione richiesta dall'art. 292 (comma 9). Se gli atti non arrivano in tempo o la decisione non interviene nei termini, la misura perde efficacia (comma 10).
Tre precisazioni della Cassazione riguardano direttamente le chat criptate.
- Niente perizie. Il tribunale del riesame «è privo di poteri istruttori» sui fatti dell'imputazione, perché incompatibili con la speditezza del procedimento: la richiesta di una perizia sulla decriptazione non può essere soddisfatta in quella sede (Sezioni Unite, sentenza 23756/2024).
- Deposito delle intercettazioni. Le garanzie dell'art. 268, commi 6, 7 e 8, non sono condizioni per acquisire intercettazioni di altro procedimento e possono essere differite fino alla chiusura delle indagini, anche dopo l'uso a fini cautelari; resta il diritto del difensore, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 336 del 2008), di ottenere la trasposizione delle registrazioni usate per la misura anche se non depositate (Sezioni Unite, sentenza 23756/2024).
- Atti prodotti in udienza. Se il pubblico ministero produce all'udienza elementi a carico che non aveva posto a base della richiesta, il tribunale deve assicurare il contraddittorio concedendo alla difesa un congruo termine; se l'indagato non è messo in condizione di difendersi concretamente, per la Cassazione c'è una nullità (Cass. III, 44047/2024).
Il riesame è anche la sede in cui la difesa porta i propri documenti: nel caso della sentenza 23756 aveva allegato alla richiesta le ordinanze del giudice istruttore di Parigi, poi esaminate dalle Sezioni Unite; nel caso della sentenza 13535/2024 aveva sollecitato l'accertamento sulle modalità di acquisizione delle chat. Le eccezioni sull'utilizzabilità sono in Quando le chat criptate sono inutilizzabili; il lavoro tecnico in Il consulente della difesa.
Il ricorso per cassazione
Contro la decisione del riesame il pubblico ministero, l'imputato e il difensore possono ricorrere per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito (art. 311, comma 1). Negli stessi termini del riesame si può ricorrere direttamente in Cassazione, ma solo per violazione di legge, e il ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame (comma 2). La Corte decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti (comma 5); se annulla con rinvio su ricorso dell'imputato, il giudice del rinvio decide entro dieci giorni, altrimenti la misura perde efficacia salvo i casi previsti (comma 5-bis).
La Cassazione verifica se il giudice ha dato conto in modo adeguato e logico delle ragioni della gravità indiziaria; non rilegge le prove (Cass. I, 33327/2026). Gli esiti delle decisioni lette per questa pagina:
| Decisione | Esito | Punto deciso |
|---|---|---|
| Sez. Un. 23755/2024 | Ricorso rigettato | Chat utilizzabili; le censure sul quadro indiziario erano una diversa lettura dei fatti |
| Sez. Un. 23756/2024 | Ricorsi rigettati | Algoritmo e chiavi non necessari; perizia non disponibile in sede di riesame |
| Sez. I 13535/2024 | Annullamento con rinvio | Il riesame non aveva accertato come l'autorità francese avesse acquisito le chat |
| Sez. III 44047/2024 | Ricorso rigettato | Produzione in udienza con termine a difesa; identificazione motivata; IMSI catcher |
| Sez. I 33327/2026 | Ricorso rigettato | Eccezione generica sulla decifrazione; identificazione fondata su indizi concordanti |
Una decisione cautelare favorevole non chiude la partita: il giudicato cautelare sull'utilizzabilità non vincola il giudice del processo, che rivaluta la questione in autonomia (Cass. IV, 32358/2025).
Casi frequenti
- «Da quando decorrono i dieci giorni per il riesame?» Per l'indagato dall'esecuzione o notificazione dell'ordinanza, per il difensore dalla notificazione dell'avviso di deposito (art. 309, commi 1 e 3).
- «Il riesame può ordinare una perizia sulle chat?» No: secondo le Sezioni Unite non ha poteri istruttori sui fatti dell'imputazione.
- «Le chat sono di anni fa: conta?» L'ordinanza deve tener conto del tempo trascorso dal reato e il pericolo deve essere concreto e attuale (artt. 274 e 292); come pesi, dipende dal caso.
Per trovare un difensore o accedere al patrocinio a spese dello Stato vedi Dove chiedere aiuto.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 192, 271, 273, 274, 291, 292, 293, 309, 311 (testo vigente su normattiva.it); Corte costituzionale, sentenza n. 336 del 2008 (come richiamata dalle Sezioni Unite); Cass. pen., Sez. Un., 29 febbraio 2024 (dep. 14 giugno 2024), n. 23755 e n. 23756; Cass. pen., Sez. I, 12 marzo 2024, n. 13535; Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2024 (dep. 3 dicembre 2024), n. 44047; Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2025 (dep. 1° ottobre 2025), n. 32358; Cass. pen., Sez. I, 3 settembre 2026 (dep. 11 settembre 2026), n. 33327. Verificato il 23 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
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- Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
- Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
- La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.
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