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Le chat come prova · Procedura

Le chat WhatsApp come prova nel processo penale

Per la Cassazione una chat salvata nel telefono è un documento e uno screenshot si può usare come prova. Quanto valga, però, dipende da che cosa lo conferma e da chi ha preso le chat. Qui trovi la differenza tra screenshot e copia forense, che cosa hanno deciso i giudici e come si contestano autenticità e integrità.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Per la Cassazione i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono sono documenti (art. 234 c.p.p.). Lo screenshot è una prova documentale pienamente utilizzabile e la legge non prevede formalità particolari per farlo (Cass. pen., sez. V, n. 39792/2025).
  2. Utilizzabile non vuol dire attendibile. Il giudice deve spiegare perché crede allo screenshot, e di solito lo fa con altri elementi: testimoni, verifiche della polizia, il telefono da cui proviene. Se occorra acquisire anche il telefono o una copia forense si decide caso per caso (Cass. pen., sez. VI, n. 38678/2023).
  3. Conta chi ha preso le chat. Quelle prodotte da una parte del processo sono state trattate come documenti; quelle lette dalla polizia sul telefono dell'indagato ricadono nelle garanzie della corrispondenza: serve un provvedimento dell'autorità giudiziaria e il consenso dell'indagato non basta (Cass. pen., sez. VI, n. 1269/2025).
  4. Autenticità e integrità si contestano con argomenti specifici, non con dubbi generici: richiesta del telefono o della copia forense, perizia, consulente tecnico di parte.

Un documento, non un'intercettazione

Il codice di procedura penale non contiene una norma dedicata alle chat come prova. I giudici le fanno rientrare nella prova documentale dell'art. 234, comma 1, c.p.p.:

«È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.»

La sesta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 38678/2023, ha riassunto così l'orientamento ormai stabile: i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare «hanno natura di documenti ex art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica». La ragione è che in quel caso non si è in presenza «della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi».

È la differenza rispetto all'intercettazione. L'intercettazione cattura una comunicazione mentre avviene, con le regole e le autorizzazioni degli artt. 266 e seguenti c.p.p. (vedi Si possono intercettare WhatsApp e le app cifrate?). La chat già salvata nel telefono è invece la traccia di una conversazione avvenuta, e come tale entra nel processo.

Lo screenshot

Lo screenshot è la fotografia di ciò che compare sullo schermo in un certo momento. Nella sentenza n. 39792/2025 (udienza del 30 ottobre 2025, depositata il 10 dicembre 2025) la quinta sezione penale ha scritto che «la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all'art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili». Per realizzarli la legge non impone «alcun adempimento specifico».

Nello stesso passaggio la Corte ha precisato che il giudice, libero di usare questa prova, deve poi dare conto «della sua valutazione circa l'attendibilità di detta prova». Nel caso deciso, un processo per diffamazione, gli screenshot prodotti dalla parte civile erano confermati da testimoni e da verifiche della polizia giudiziaria sul sito dove gli articoli erano pubblicati. La Cassazione ha dichiarato inammissibile, perché non pertinente, la censura dell'imputato che lamentava l'assenza di accertamenti tecnici sull'autenticità: la condanna non si fondava soltanto sugli screenshot.

Screenshot o copia forense

La domanda ricorrente è se, per usare uno screenshot, serva anche il telefono da cui proviene. La Cassazione ha dato risposte diverse nel tempo. Alcune sentenze hanno subordinato l'utilizzabilità della trascrizione delle chat all'acquisizione del supporto che le contiene (per esempio Cass. pen., sez. II, n. 50986/2016, e sez. V, n. 4287/2016); altre ne hanno fatto a meno (Cass. pen., sez. II, n. 39529/2022). La sentenza n. 38678/2023 ha indicato un criterio intermedio: «per la concreta utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via WhatsApp, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto».

Quando il telefono viene acquisito, la regola tecnica è quella della copia forense: per i dati informatici la copia deve essere fatta «mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità» (art. 260, comma 2, c.p.p.), e la perquisizione di un sistema informatico si esegue adottando «misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione» (art. 247, comma 1-bis).

ScreenshotCopia forense
Che cos'èUna fotografia dello schermoUn duplicato dei dati del dispositivo, fatto con una procedura che ne garantisce conformità e immodificabilità
Chi la faChiunque: la persona offesa, l'imputato, un testimoneUn tecnico, con una procedura documentata
Che cosa mostraCiò che si vedeva sullo schermo in quel momentoI dati memorizzati, anche quelli che sullo schermo non compaiono
Punto deboleDa solo non dimostra da quale telefono e da quale conversazione provengaRichiede il dispositivo e tempi tecnici, e comprende molti dati estranei al processo

L'obiezione che si legge spesso nei commenti alle sentenze è proprio questa: senza il dispositivo, una fotografia dello schermo non consente di essere certi del mittente, del destinatario e del contenuto. Per la giurisprudenza attuale è un problema di attendibilità, da risolvere con gli altri elementi del processo, più che un divieto di usare lo screenshot.

Chi ha preso le chat: la differenza che conta

Nelle due sentenze citate il materiale era stato portato nel processo da una delle parti: le chat, nel caso del 2023, dall'imputato; gli screenshot, nel caso del 2025, dalla parte civile. La sentenza del 2023 escludeva anche l'applicazione delle regole sul sequestro di corrispondenza (art. 254 c.p.p.).

Diverso è il caso in cui è l'autorità a leggere le chat sul telefono di qualcuno. Qui la Cassazione ha affermato che i messaggi di posta elettronica, WhatsApp e SMS conservati in un dispositivo mantengono la natura di corrispondenza anche dopo che il destinatario li ha ricevuti, almeno finché, per il tempo trascorso o per altra causa, non abbiano perso ogni attualità diventando un semplice documento storico; fino a quel momento vanno acquisiti nelle forme dell'art. 254 c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, n. 39548/2024). Il tema è sviluppato nella pagina Le chat sono corrispondenza?

La sentenza n. 1269/2025 della sesta sezione (udienza del 20 novembre 2024, depositata il 13 gennaio 2025) riguardava un indagato che, dopo il ritrovamento di droga, aveva dato alla polizia la password del telefono; gli agenti avevano poi acquisito le chat con degli screenshot. Richiamando la sentenza 170/2023 della Corte costituzionale, la Corte ha stabilito che il consenso della persona già indiziata «non può supplire alla carenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria»; che in situazioni simili la polizia giudiziaria deve sequestrare il telefono «senza poter accedere al suo contenuto, prima di una formale autorizzazione da parte del pubblico ministero», secondo le regole sull'apertura della corrispondenza (art. 353 c.p.p.); e che un'acquisizione di questo tipo non si può recuperare come prova atipica. Sul sequestro del telefono vedi Mi hanno sequestrato il telefono; sul telefono della vittima o di un testimone vedi Il telefono della persona offesa o del testimone.

Come si contestano autenticità e integrità

Il punto di partenza è l'art. 192, comma 1, c.p.p.: il giudice valuta la prova «dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati». Chi vuole mettere in dubbio una chat deve quindi dare al giudice ragioni concrete per non crederle. Gli strumenti sono quelli ordinari della prova tecnica:

  • la richiesta di acquisire il telefono da cui provengono gli screenshot, o quello dell'interlocutore, o una copia forense;
  • la perizia, che il giudice dispone quando servono «specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche» (art. 220 c.p.p.);
  • il consulente tecnico di parte: fuori dei casi di perizia ogni parte può nominarne fino a due, che possono esporre il loro parere al giudice (art. 233 c.p.p.); se la perizia è disposta, le parti nominano propri consulenti (art. 225), anche a spese dello Stato nei casi del patrocinio per i non abbienti.

Che cosa si verifica dipende dal caso: se la conversazione sul dispositivo corrisponde agli screenshot, se mancano messaggi che ne cambiano il senso, quale numero o account c'è dietro il nome visualizzato, se le date sono coerenti. Il tema dell'attribuzione dei messaggi a una persona è trattato in Chi scriveva davvero, quello del lavoro del consulente in Il consulente della difesa e l'accesso ai dati.

La specificità conta. Nella sentenza n. 38678/2023 il ricorso della parte civile è stato respinto anche perché, nel giudizio d'appello, non si era opposta alla produzione delle chat e non ne aveva contestato il contenuto, limitandosi a chiedere una perizia sulla provenienza nel caso in cui fossero state acquisite. Nella sentenza n. 39792/2025 la Corte ha osservato che i giudici d'appello avevano respinto una doglianza difensiva generica.

Casi frequenti

  • «Ho gli screenshot dei messaggi che ricevo: si possono allegare a una denuncia?» Sì: sono documenti e la legge non prescrive formalità per acquisirli. Il loro peso dipenderà dai riscontri. Il telefono e la conversazione originale permettono di verificarli, e chi indaga può chiedere il dispositivo o una copia dei dati.
  • «L'altra parte dice che i miei screenshot sono falsi.» Decide il giudice, sulla base di tutti gli elementi. Chi contesta può chiedere l'acquisizione del telefono, una perizia o la copia forense; il confronto naturale è con la conversazione conservata sui dispositivi dei due interlocutori.
  • «La polizia mi ha chiesto il codice e ha fotografato le chat sul mio telefono.» È la situazione esaminata dalla sentenza n. 1269/2025: il consenso non sostituisce il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Sull'obbligo di fornire il codice vedi Devo dare il PIN?
  • «Le chat erano state cancellate: valgono lo stesso?» Vedi Messaggi cancellati: si possono recuperare?
  • «Le chat mi servono in una causa civile.» Le regole sono diverse: vedi Le chat come prova nel processo civile.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 192, 220, 225, 233, 234, 247, 254, 260, 353 (testo vigente su normattiva.it); Cass. pen., sez. V, n. 39792/2025 (udienza 30 ottobre 2025, depositata 10 dicembre 2025); Cass. pen., sez. VI, n. 1269/2025 (udienza 20 novembre 2024, depositata 13 gennaio 2025); Cass. pen., sez. VI, n. 39548/2024; Cass. pen., sez. VI, n. 38678/2023; Cass. pen., sez. II, n. 39529/2022; Cass. pen., sez. II, n. 50986/2016; Cass. pen., sez. V, n. 4287/2016; Corte costituzionale, sentenza n. 170/2023, come richiamata dalla Cassazione. Verificato il 23 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega come funzionano le regole e gli strumenti. Non segue casi e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto, un telefono o un indirizzo email. Per un procedimento in corso, o per un problema con i tuoi dati, i canali sono quelli ufficiali, uguali per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo dell'Ordine degli avvocati della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non hai un avvocato, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); puoi sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La segreteria del pubblico ministero — per chiedere la restituzione di un telefono sequestrato e le copie degli atti, attraverso il difensore.
  • Il Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it) — per un reclamo sul trattamento dei tuoi dati o per notificare una violazione di dati personali.
  • La Polizia postale (commissariatodips.it) — per denunciare un accesso abusivo, il furto di un account, un'estorsione o una truffa online; in emergenza, il 112.

La pagina Dove chiedere aiuto spiega a chi rivolgersi in ciascuna situazione, come si verifica un avvocato e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.